Sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2022 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2021, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” che introduce novità in merito al Green Pass rafforzato.

Nello specifico, il provvedimento introduce: a partire dall’8 gennaio 2022, l’obbligo vaccinale per i cittadini (italiani, dell’Ue e stranieri) che hanno compiuto i 50 anni di età; a partire dal 15 febbraio 2022, l’obbligo dei lavoratori cinquantenni di possedere il Super Green Pass per poter accedere ai luoghi di lavoro.

Il Decreto prevede altresì sanzioni amministrative in caso di violazione dell’obbligo vaccinale e, infine, estende i servizi e le attività ai quali solo i possessori di certificazione verde possono avere accesso.

La norma è in vigore dall’8 gennaio 2022 e produrrà i suoi effetti sino al 15 giugno 2022,salvo successive proroghe.

 


Obbligo vaccinale per i cittadini con 50 anni di età:

A partire dall’8 gennaio e fino al 15 giugno 2022,  è stato esteso l’obbligo vaccinale a tutti i soggetti che hanno compiuto 50 anni di età, o che li compiono in data successiva all’8 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del DL n. 1/2022). L’obbligo in questione, consiste nel completamento del ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose), e, a far data dal 15 dicembre 2021, nella somministrazione della dose di richiamo, e si applica ai: ai cittadini italiani, ai cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, ai cittadini stranieri di cui all’articolo 34 del D.Lgs n. 286/1998, che abbiano compiuto il 50° anno di età.

 


Obbligo per i cinquantenni del possesso del Green Pass rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro:

A partire dal 15 febbraio 2022, per poter accedere ai luoghi di lavoro, i lavoratori over 50 devono possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 di vaccinazione o di guarigione.

 


Accesso ad alberghi e ristoranti:

A far data dal 10 gennaio e fino alla fine del periodo di emergenza, salvo ulteriori proroghe, sussiste l’obbligo di possedere ed esibire il Green Pass rafforzato come anche per accedere a sagre e fiere, convegni e congressi; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; impianti di risalita con finalità turistico- commerciale, anche in comprensori sciistici; servizi di ristorazione all’aperto e al chiuso.

 


Uffici pubblici e banche:

Per accedere a uffici pubblici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali a partire dal 1 febbraio è previsto il Green pass base, con esclusione per le eccezioni che saranno individuate con DPCM per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.

 


Barbieri, parrucchieri ed estetisti:

A far data dal 20 gennaio per accederVi sarà necessario possedere ed esporre il Green Pass base.

 


Musei, palestre e piscine:

Per accedere a musei, luoghi di cultura e mostre, piscine, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività al chiuso e all’aperto, spogliatoi e docce, centri termali, centri culturali, sale gioco, sale scommesse e sale bingo risulta necessario a far data dal 10 gennaio possedere ed esibire il Green pass rafforzato.

 


Mezzi di trasporto:

Per accedere ad aerei, navi e traghetti interregionali, treni interregionali, intercity, autobus che collegano più di due regioni, funivie, cabinovie e seggiovie se usate con la chiusura delle cupole anche in comprensori sciistici, messi di trasporto pubblico locale o regionale a far data dal 10 gennaio risulta necessario possedere ed esibire il Green pass rafforzato.

 


Sanzioni:

Alla nuova stretta del Governo fa forza la sanzione di 100€ una tantum prevista per tutti gli over 50 (lavoratori e non) che, a partire dal 1 febbraio 2022, non saranno in regola con l’obbligo vaccinale.

A sanzionare i no vax sarà l’Agenzia delle Entrate, attraverso l’incrocio dei dati della popolazione residente con quelli risultanti nelle anagrafi vaccinali oltrepassando il sottile obbligo del rispetto della Privacy.

Per i lavoratori pubblici e privati e per i liberi professionisti soggetti all’obbligo di vaccino, che accedono ai luoghi di lavoro senza la certificazione richiesta è prevista una sanzione economica da 600 a 1500€.

Il mancato possesso della certificazione verde produce una conseguenza amministrativa anche per i comuni cittadini. Per le persone che accedono senza Green pass base ai servizi e alle attività in cui è obbligatorio averla, è prevista una sanzione da 400 a 1000€.

 


I nostri interventi precedenti sul Green Pass:

Qui trovi in nostri precedenti interventi relativi alla introduzione del Green Pass e del Green Pass rafforzato: