Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 162 in data 30 dicembre 2021 il decreto legge numero 309 che specifica nuove misure sul Green Pass Rafforzato (super Green Pass) per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

Con precedenti interventi abbiamo già parlato del Green Pass e del Green Pass rafforzato.

Inoltre abbiamo già parlato delle novità e delle restrizioni sul Super Green Pass cosa è permesso e cosa non è permesso

Di seguito Ti forniamo ulteriori misure che verranno introdotte a far data dal 10 gennaio 2022 che ti possono essere utili.

 


Super Green Pass:

Come sopra menzionato dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia ulteriormente l’uso del Green Pass Rafforzato alle seguenti attività:

  • alberghi e strutture ricettive,
  • feste inerenti cerimonie civili o religiose,
  • sagre e fiere,
  • centri congressi,
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale,
  • piscine e centri benesseri anche all’aperto,
  • centri culturali sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Inoltre il Green Pass Rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei messi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale e regionale.

 


Quarantene:

Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.

Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

 


Capienza Impianti Sportivi:

Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

 


Cosa cambia rispetto al precedente Decreto del 24 novembre 2021?

Salvo indicazioni diverse, restano valide le indicazioni fornite dal Decreto del 24 novembre 2021