La Legge di Bilancio 2025 ha modificato l’articolo 3, comma 1 del D.Lgs. n. 22/2015, introducendo così un nuovo requisito contributivo per fruire della NASpI, nel caso di evento di disoccupazione involontaria verificatosi dal 1° gennaio 2025 qualora, nei 12 mesi precedenti tale evento, abbiano interrotto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o a seguito di risoluzione consensuale.

Ti specifichiamo di seguito le caratteristiche.

 


Premessa:

La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.

Novità:

Per contrastare eventuali abusi nel ricorso all’istituto della NASpI, la Legge di Bilancio 2025 stabilisce che, in riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, non si matura il diritto alla NASpI

  • se il lavoratore si dimette o risolve consensualmente il rapporto di lavoro e, nei 12 mesi successivi, viene assunto da un altro datore di lavoro e da questi licenziato;
  • se il nuovo rapporto di lavoro non è durato almeno 13 settimane.

In tal caso, il requisito, già vigente in via ordinaria, di 13 settimane di contribuzione deve essere stato maturato nel periodo intercorrente tra i due eventi, anziché nel più ampio periodo costituito dal quadriennio precedente l’evento di disoccupazione involontaria.

La norma fa salve le ipotesi in cui l’indennità di disoccupazione sia stata riconosciuta per dimissioni nel periodo di maternità, giusta causa o di risoluzione consensuale nell’ambito delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

 Il requisito per fruire della NASpI di cui alla lettera c) del citato articolo 3 (ossia 30 giornate di lavoro nei 12 mesi precedenti) non è più richiesto per gli eventi di disoccupazione decorrenti dal 1° gennaio 2022.

 


Fonti Normative:

Legge n.207/2024

Circolare numero 3 del 15-01-2025 | Dettaglio di Circolari, Messaggi e Normativa | INPS

D. Lgs n.181/2000

Legge n.604/1966

Legge n.92/2012

 


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