La Legge di Bilancio 2025 ha modificato l’articolo 3, comma 1 del D.Lgs. n. 22/2015, introducendo così un nuovo requisito contributivo per fruire della NASpI, nel caso di evento di disoccupazione involontaria verificatosi dal 1° gennaio 2025 qualora, nei 12 mesi precedenti tale evento, abbiano interrotto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o a seguito di risoluzione consensuale.
Ti specifichiamo di seguito le caratteristiche.
Premessa:
La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
Novità:
Per contrastare eventuali abusi nel ricorso all’istituto della NASpI, la Legge di Bilancio 2025 stabilisce che, in riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, non si matura il diritto alla NASpI
- se il lavoratore si dimette o risolve consensualmente il rapporto di lavoro e, nei 12 mesi successivi, viene assunto da un altro datore di lavoro e da questi licenziato;
- se il nuovo rapporto di lavoro non è durato almeno 13 settimane.
In tal caso, il requisito, già vigente in via ordinaria, di 13 settimane di contribuzione deve essere stato maturato nel periodo intercorrente tra i due eventi, anziché nel più ampio periodo costituito dal quadriennio precedente l’evento di disoccupazione involontaria.
La norma fa salve le ipotesi in cui l’indennità di disoccupazione sia stata riconosciuta per dimissioni nel periodo di maternità, giusta causa o di risoluzione consensuale nell’ambito delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Il requisito per fruire della NASpI di cui alla lettera c) del citato articolo 3 (ossia 30 giornate di lavoro nei 12 mesi precedenti) non è più richiesto per gli eventi di disoccupazione decorrenti dal 1° gennaio 2022.
Fonti Normative:
Circolare numero 3 del 15-01-2025 | Dettaglio di Circolari, Messaggi e Normativa | INPS
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