L’Articolo 2-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 ha previsto l’erogazione di un’indennità una tantum per l’anno 2022 a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico verticale. Con la circolare numero 115 del 13 ottobre 2022 ha fornito le prime indicazioni in riferimento a tale indennità da richiedere entro il 30 novembre 2022.

Di seguito ti specifichiamo le novità.

 


Caratteristiche:

Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (c.d. decreto Aiuti), all’articolo 2-bis, prevede il riconoscimento di una indennità una tantum dell’importo di 550 euro, per l’anno 2022, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale. La disposizione prevede che l’indennità sia riconosciuta ai lavoratori dipendenti di aziende private che siano stati titolari nell’anno 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane. Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, il requisito di cui sopra si intende soddisfatto qualora il lavoratore – nell’alternanza dei periodi di lavoro e non lavoro riferiti al citato contratto dell’anno 2021 – possa fare valere un periodo continuativo di non lavoro di almeno un mese e nel complesso un periodo di non lavoro non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane (per periodo continuativo di un mese si intende un arco temporale pari a quattro settimane).

La norma prevede quale ulteriore requisito di accesso all’indennità – che il lavoratore, alla data di presentazione della domanda, non sia né titolare di altro rapporto di lavoro dipendente – diverso da quello a tempo parziale ciclico verticale – né percettore della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).

 


Cosa non deve sussistere al momento della domanda:

Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, il lavoratore non deve essere titolare di un trattamento pensionistico diretto al momento della presentazione della domanda. L’indennità una tantum, pertanto, è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO). L’indennità in argomento è, invece, cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. L’indennità una tantum può essere riconosciuta una sola volta a ciascun avente diritto ed è erogata dall’INPS.

 


Particolarità:

L’indennità in argomento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e per il periodo di fruizione della stessa non è riconosciuto l’accredito di alcuna contribuzione figurativa.

 


Presentazione della domanda:

I lavoratori interessati, al fine di ricevere l’indennità una tantum, dovranno presentare domanda all’INPS, entro la data del 30 novembre 2022, esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini. La domanda è disponibile accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto www.inps.it,
seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” e selezionando la prestazione “Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale”.

 


Di seguito si condivide il link della circolare INPS  👇👇

INPS – Circolare numero 115 del 13 ottobre 2022