Il D.Lgs numero 120 del 29 agosto 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 206 del 4 settembre 2023 (in tema di novità della riforma dello sport) interviene in misura rilevante su tutti i decreti inerenti la riforma dello sport.

Nello specifico, l’articolo 1 del D.Lgs numero 120/2023 revisiona ulteriormente il D.Lgs numero 36 del 2021.

Con questo intervento Ti specifichiamo le ultime precisazioni emanate.

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Atto costitutivo:

Con il correttivo si agevola l’obbligatorietà della conformità alle nuove norme inerenti l’atto costitutivo entro il 31 dicembre 2023.

L’adeguamento dello statuto è un adempimento rilevante e non solo formale, in quanto il mancato adeguamento degli statuti determinerà la cancellazione d’ufficio dell’ente (ASD o SSD) dal Registro sport e dunque la perdita della qualifica.

Per gli enti già dotati della caratteristica di Associazione e Società sportiva dilettantistica è previsto per la prima volta un regime di esenzione dall’imposta di registro per le modifiche statutarie di mero adeguamento.

 


Definizione di lavoratore sportivo:

La definizione di lavoratore sportivo viene ulteriormente circoscritta dal D.Lgs numero 120/2023:

  • risulta essere lavoratore sportivo: l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo, a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive. È anche lavoratore sportivo ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti appena indicate le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo – gestionale.
  • si escludono dalla figura di lavoratore sportivo: i soggetti che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio è prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi dei relativi ordini professionali .

 


Gestione del rapporto di lavoro sportivo:

Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali possono avvalersi,  ricorrendone i presupposti, di  prestatori di lavoro occasionale  secondo la normativa vigente.

L’articolo 28 del D.Lgs n. 36/2021, come modificato, prevede un innalzamento  della  soglia oraria settimanale per il lavoro sportivo, nell’area del dilettantismo escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive, da 18 a 24 ore settimanali.

Le comunicazioni obbligatorie, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, sono effettuate nel rispetto dell’articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del D.L. n. 510/1996 entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro.

L’iscrizione nel Libro Unico del lavoro, può avvenire in un’unica soluzione, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative relativamente al periodo di paga da luglio a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023. Tuttavia, ciò non esclude, in caso di visite ispettive, sanzioni per la mancata comunicazione.

 


Volontario:

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, purché:

  • non superino l’importo di 150 euro mensili;
  • l’organo sociale deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso;

I rimborsi ai volontari non concorrono a formare il reddito del percipiente.

 


Direttore di gara:

Vien semplifica la disciplina relativa alla prestazione dei direttori di gara e dei soggetti che sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze.

In relazione alle singole prestazioni, nel settore dilettantistico, è previsto che sia sufficiente una comunicazione o designazione da parte della Federazione non risultando, quindi, necessaria la stipula di un contratto di lavoro.

Possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per le attività svolte anche nel proprio Comune di residenza.

Le comunicazioni al centro per l’impiego sono effettuate per un ciclo di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi. Le stesse devono essere poi comunicate entro il trentesimo giorno successivo a quello della scadenza del trimestre solare.


Sicurezza dei lavoratori sportivi minori:

Ai lavoratori sportivi minorenni che ricevono compensi annualmente non superiori ai 5.000 euro si applicano le disposizioni dell’articolo 21, comma 2, del D.Lgs n. 81/2008, in materia di sorveglianza sanitaria e formazione su salute e sicurezza sul lavoro. Detti lavoratori hanno quindi la facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Inoltre, come da L. 215/2021, anche le ASD possono subire il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

 


Assicurazione infortuni e malattie professionali:

Tra le novità della riforma dello sport, ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’articolo 51 della Legge n. 289/2002 e nei relativi provvedimenti attuativi; dunque, non è più previsto l’obbligo assicurativo INAIL.

 


Sostegno per i contributi versati nell’area dilettantismo:

 Viene introdotto un nuovo contributo:

  • riconosciuto alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di erogazione del beneficio stesso hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura, non superiori complessivamente a 100.000 euro,
  • commisurato ai contributi previdenziali, per i quali l’obbligo di denuncia e di versamento grava sulle predette associazioni e società sportive dilettantistiche, versati sui compensi dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023.

 


Irap:

I compensi dei collaboratori coordinati e continuativi  nell’area del  dilettantismo non concorrono, per l’intero, alla determinazione della base imponibile  ai fini IRAP.

Tale esenzione opera nel  limite massimo di 85.000 euro di compenso.

 


Fonti e riferimenti normativi:

 


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