In data 13/07/2023 si è tenuto presso la sala conferenze del nostro Studio un seminario relativo alla Riforma dello sport (D.Lgs 36/2021) organizzato da C.S.A.In Nazionale su promozione di C.S.A.In Comitato Regione Lombardia.

Ringraziamo i relatori e mettiamo a disposizione di tutti gli atti del seminario Nazionale C.S.A.In.

Ringraziamo altresì il Presidente Luigi Fortuna per l’appoggio ed il Prof. Salvo Spinella per la partecipazione diretta al Seminario.

Vedi gli atti del Seminario allegati alla presente comunicazione

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FAQ – lavoro sportivo alla luce del D.Lgs 36/2021

D: Quali obblighi ha una ASD/SSDRL in relazione al rapporto di lavoro sportivo?

R: Dal 1° luglio 2023 entra in vigore l’obbligo per ASD e SSDRL di dare comunicazione di tutti i rapporti di lavoro sportivo tramite il Registro nazionale attività sportive dilettantistiche diretta al Centro dell’Impiego, Inps e Inail (modello Unilav) con la sola eccezione dei rapporti che comportino compensi fino a 5 mila euro (non imponibili ai fini fiscali e previdenziali).

Mancano le specifiche tecniche per adempiere in via telematica. Si attendono chiarimenti in sede di correttivo.

È comunque fatto obbligo di sottoscrivere un contratto per i rapporti superiori a 5.000 €, ma è consigliabile farlo sottoscrivere anche se il rapporto fosse presumibilmente inferiore a 5.000 € annui per tenere monitorati gli importi erogati e la conseguente fiscalità.

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D: Quale è il termine ultimo per conformarsi agli obblighi del lavoro sportivo senza ricevere sanzione?

R: Ad oggi tutti gli adempimenti (dichiarativi, formali e di versamento) sono rinviati al 31/10/2023.

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D: è obbligatorio emettere un cedolino paga e quindi tenere il libro unico del lavoro (il cosiddetto LUL)?

R: Pur mancando ad oggi le specifiche tecniche per adempiere in via telematica agli obblighi, dal 1° luglio 2023 per i co.co.co. sportivi è previsto l’obbligo di tenuta del LUL via telematica mediante apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Per i compensi non superiori a 15mila euro annui non vi è obbligo all’emissione del LUL ma solo delle busta paga (sì busta paga, come per i lavoratori domestici, no LUL telematico).

In ogni caso è opportuno rivolgersi ad un consulente del lavoro.

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D: Il collaboratore può avere più contratti co.co.co ?

R: Se il lavoratore è anche tesserato risulta difficile, ma non vietato, avere più contratti.

Viene considerato lavoratore sportivo senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico  chi esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo.

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D: L’esenzione fino ai 5000 euro riguarda cumulo dei diversi contratti oppure per ogni singolo contratto?

R: Devono essere cumulati tutti i rapporti intrattenuti dal singolo collaboratore versi qualsiasi soggetto.

Si cumula ai fini della determinazione dell’irpef l’ammontare eccedente i 15.000€. Importante ed ESSENZIALE è acquisire una dichiarazione sull’ammontare di compensi esenti incassati nel corso dell’anno ed in particolare nel corso del primo semestre 2023.

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D: Sembra che nel contratto si debba indicare lo stipendio lordo. Si intende annuo od orario?

R: Il compenso in un contratto è sempre indicato al lordo (di imposte e contributi) e può essere stabilito in base al periodo di riferimento della prestazione stessa.

Il contratto potrà prevedere o un importo orario o un importo complessivo pattuito.

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D: Il contratto può riportare numero di ore approssimative? (es. meno di 18 – meno di 24 etc)?

R: Assolutamente sì, importante non venga pattuito un monte ore superiore alle 24 ore settimanali.

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D: Come per i contratti precedenti alla riforma il compenso annuo percepito dal collaboratore non farà cumulo fino a 30,569,28 euro?

R: . Con la riforma l’esenzione IRPEF è prevista fino a 15.000 Euro. I redditi non saranno più definiti come diversi ma redditi da lavoro dipendente, con tutte le conseguenze del caso al superamento dei 15.000 Euro in fase di dichiarazione dei redditi, ivi compreso il cumulo con altri redditi, ma per la sola parte che eccede i 15.000 Euro.

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D: Se il collaboratore ha un altro impiego (dipendente privato o socio di srl) esiste incompatibilità?

R: Non è prevista incompatibilità tra lavoro privato e lavoro sportivo dilettantistico.

L’incompatibilità sussiste solo la persona è già volontario dell’Ente Sportivo Dilettantistico ed instaura un contratto di lavoro come lavoratore sportivo.

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D: Se il collaboratore ha un impiego nella P.A. esiste incompatibilità?

R: è prevista possibilità di sottoscrivere un contratto di lavoro sportivo dilettantistico previa autorizzazione se il lavoro è retribuito. Se il lavoro non è retribuito basta semplice comunicazione al proprio dirigente in seno alla P.A. .

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D: Se collaboratore ha un altro impiego e dovesse aprire partita iva ci sarebbero problemi?

R: In caso di soggetto titolare di P.IVA si potrebbe ritenere che si applichi la normativa riconducibile al lavoratore autonomo che, comunque, prevede il divieto di prestare più dell’80% della propria attività a favore di un unico committente. In ogni caso, in presenza di P.IVA, si ritiene che il collaboratore sportivo eserciti attività con professionalità e dunque al di fuori del «dilettantismo», da questo se ne deduce un prevalere della P.IVA rispetto al contratto di lavoro sportivo dilettantistico. Questo sempre che la P.IVA sia attinente alla attività sportiva.

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D: Per figure amministrative tipo segretaria è possibile fare contratto co.co.co sportivo?

R: No non è possibile, in questo caso il contratto di lavoro subordinato è un contratto di lavoro ordinario o un co.co.co ordinario.

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D: I compensi ottenuti fino al 30 giugno si azzerano e dal 1 luglio si riparte con le nuove regole?

R: La regola dei 5.000 euro ai fini pensionistici e 15.000 euro ai fini fiscali si applica sui valori erogati nel corso di tutto il 2023.

Tuttavia, per i contratti sportivi iniziati prima del 01/07/2023 non si dà luogo a recupero contributivo (art. 35 comma 8 quater).

È da chiarire se questo vuol dire che tutte le somme erogate nel 2023 in pendenza di un contratto iniziato prima del 01/07/2023 non saranno nel 2023 assoggettate a contributi o se non è assoggettata a contributi la parte eccedente i 5.000€ erogata prima del 01/07/2023.

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D: Oltre al compenso lordo bisogna tenere conto delle trattenute a carico dell’associazione oppure nel compenso lordo sono incluse le trattenute a nostro carico?

R: Nel compenso lordo sono previste le somme dovute a titolo di imposta (al superamento dei limiti) e la parte dei contributi che è riconducibile al lavoratore sportivo. Resta a carico della ASD/SSDRL la parte dei contributi in carico all’Ente Sportivo Dilettantistico (ASD/SSDRL), ossia i 2/3 del 25% di contributi ove dovuti.

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D: I contratti sportivi sono contratti co.co.co.?

R: il lavoro sportivo nell’area del dilettantismo è nella forma di co.co.co. qualora ricorrano le seguenti condizioni:

1)le prestazioni oggetto di contratto non superino le 24 ore settimanali (escluse le manifestazioni sportive);

2)le prestazioni siano coordinate con i regolamenti delle Federazioni ed EPS.

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D: Il trattamento fiscale corretto quale è?

R: Compensi inferiori a 5.000,00 euro –> esenti imposte e contributi INPS al 100%.

Compensi tra 5.000,00 e 15.000,00 euro –> esenti imposte al 100% ma versano i contributi INPS nella misura del 25% (1/3 a carico del lavoratore, 2/3 a carico dell’ente).

Compensi superiori ai 15.000,00 euro –> il reddito del percipiente sarà assoggettato a tassazione secondo le ordinarie aliquote Irpef e versano i contributi INPS nella misura del 25% (1/3 a carico del lavoratore, 2/3 a carico dell’ente).

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D: è previsto il versamento dell’INAIL per i lavoratori sportivi?

R: Sì, è previsto sia per i co.co.co. Sportivi che per i lavoratori subordinati, al momento sembrerebbe senza soglia di esenzione.

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D: Gli enti sportivi dilettantistici possono utilizzare il contratto di collaborazione occasionale autonoma (articolo 2222 del codice civile)?

R: Non è vietato il ricorso alla prestazione occasionale con ritenuta d’acconto del 20%, purché siano rispettati i vincoli di indipendenza, i limiti temporali previsti per questa tipologia di collaborazione e che ne sia data tempestiva comunicazione agli enti preposti (portale del Ministero del Lavoro).

Attenzione: si mette in evidenza che al superamento della soglia di Euro 5.000 saranno dovuti i contributi a titolo di gestione separata con le ordinarie aliquote.

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D: I premi sportivi come devono essere trattari da un punto di vista fiscale?

R: Dal 1° luglio 2023 , per i premi sportivi versati a tesserati ed associati, in qualità di atleti e tecnici, si applicherà una ritenuta a titolo d’imposta del 20% senza eccezione alcuna, L’articolo 67, comma 1, lettera m), del Tuir è quindi abrogato dal 1° luglio 2023.

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D: Il volontario sportivo può essere retribuito?

R: No. Potranno essergli rimborsate le spese documentate di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenuti al di fuori del territorio comunale di residenza.

Inoltre, dovrà essere assicurato per la responsabilità civile verso i terzi.

 


FAQ – DVR e sicurezza sul lavoro

D: Chi è il datore di lavoro?

R: Il datore di lavoro è il Presidente del Consiglio Direttivo della ASD o il Presidente del CdA (o Amministratore Unico) della SSDRL.

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D: Quali sono gli obblighi del datore di lavoro in ambito sportivo dilettantistico?

R: Il presidente di un’associazione sportiva dilettantistica, ai fini del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (T.U.S.) è il datore di lavoro e pertanto ha l’obbligo di:

-Valutare i rischi e redigere il Documento di Valutazione dei rischi.

-Nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o assumere tale ruolo attraverso la formazione prevista in base al livello di rischio.

-Nominare il Medico competente per effettuare la sorveglianza sanitaria ai lavoratori.

-Garantire la formazione, l’informazione e l’addestramento ai lavoratori.

È dunque opportuno rivolgersi a consulenti specializzati in materia onde evitare di commettere errori o omissioni.

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D: Come vengono considerate ai fini della sicurezza sul lavoro le figure necessarie e strumentali allo svolgimento delle attività sportive?

R: Non si tratta di lavoratori sportivi. Appartengono a queste figure i custodi, receptionist, addetti alle pulizie, manutentori

è Per essi si applicano le norme di tutela della SSL previste dal T.U.S. per i lavoratori ordinari

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D: Qual è il ruolo dei medici sportivo e competente?

R: Il medico specialista in medicina dello sport certifica l’idoneità psico-fisica del LAVORATORE SPORTIVO, mentre il MEDICO COMPETENTE, di cui al D. Lgs 81/2008, ha il compito di effettuare la sorveglianza sanitaria finalizzata alla tutela  dello stato e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

è È pertanto fatto obbligo di nominare un medico competente in caso di lavoratori sportivi dilettantistici assunti dall’Ente

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D: Il minore/adolescente (16 anni <età<18 anni ) che ha compiuto 16 anni può sottoscrivere in autonomia il contratto di lavoro, senza che sia necessaria l’assistenza di coloro che esercitano la potestà genitoriale?

R: Si. L’adolescente, non più soggetto all’obbligo scolastico, acquisisce la capacità di stipulare il contratto di lavoro in autonomia.

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D: Cosa accade per i bambini (età<16 anni)?

R: In questo caso i bambini possono sottoscrivere il contratto solo con l’assistenza dei titolari della potestà genitoriale in riferimento all’attività lavorativa consentita dal D. Lgs. 977/1967.

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D: Gli enti sportivi dilettantistici con lavoratori sportivi con compensi inferiori ai 5.000 euro sono tenuti al DVR?

R: Si, in quanto lavoratori a tutti gli effetti.

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D: Gli enti sportivi dilettantistici senza lavoratori sportivi ma solo con membri del direttivo (non esercenti attività sportiva) all’attivo, sono tenuti al DVR?

R: No, perché in questo caso la ASD/SSDRL è priva di lavoratori.

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D: Gli enti sportivi dilettantistici senza lavoratori sportivi ma solo con volontari  non retribuiti all’attivo, sono tenuti al DVR?

R: No, perché in questo caso la ASD/SSDRL è priva di lavoratori. Si precisa però che è obbligatorio fornire idonea polizza assicurativa a tutela dei volontari.

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D: Gli enti sportivi dilettantistici senza lavoratori sportivi ma solo con collaboratori a P.IVA sono tenuti al DVR?

R: No, perché in questo caso la ASD/SSDRL è priva di lavoratori.

 


FAQ – aggiornamento statuto e altro

D: Chi può assumere la qualifica di Ente Sportivo Dilettantistico?

R: Dal 1° luglio 2023 possono assumere la qualifica di Ente Sportivo Dilettantistico le associazioni (riconosciute o non riconosciute), le società (di capitali e cooperative) e gli enti del Terzo settore che esercitano, come attività d’interesse generale, l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

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D: Cosa si intende per esercizio di attività sportiva dilettantistica?

R: Gli enti sportivi dilettantistici sono tenuti a svolgere, in via stabile e principale l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica. Gli enti potranno svolgere anche attività diverse, TUTTAVIA solo se previste in statuto, solo se secondarie e strumentali all’attività principale e COMUNQUE secondo criteri e limiti fissati da un decreto di prossima attuazione.

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D: Le sponsorizzazioni sono attività secondarie a tutti gli effetti?

R: I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promopubblicitari, cessione di diritti sono e continuano ad essere attività commerciali MA sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti delle attività secondarie

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D: Lo statuto deve descrivere in modo puntuale le attività (principali e secondarie) svolte dall’Ente Sportivo Dilettantistico?

R: La risposta è assolutamente sì. Le attività secondarie peraltro sono ammesse solo se lo statuto le consente (le prevede) e solo se hanno un carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali.

Tuttavia è in corso di emanazione un Decreto che stabilirà criteri e limiti delle attività secondarie.

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D: Quanto tempo abbiamo per conformare gli statuti alle nuove disposizioni?

R: Il DLgs 36/2021 prevede che gli adeguamenti statutari debbano essere effettuati entro la data del 31/12/2023.

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D: Oltre alla precisazione delle attività svolte, gli statuti devono avere e contenere altre clausole?

R: In ogni caso devono contenere tutte le indicazioni previste per le ASD ed SSDRL dall’articolo 148 comma 8 TUIR e dalla L 289/2002 Art. 90 comma 18.

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D: è vero che è prevista la incompatibilità delle cariche in altri Enti Sportivi Dilettantistici?

R: Si conferma che al 1° luglio 2023 è fatto divieto agli amministratori di ASD/SSDRL di ricoprire qualsiasi carica in altri Enti Sportivi Dilettantistici nell’ambito della medesima Federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni.

à Verificate per sicurezza sul vostro cassetto fiscale di non avere refusi di cariche precedenti erroneamente non cancellati

 


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Seminario Nazionale CSAIn - la rforma dello sport D.Lgs 36/2021

Seminario Nazionale CSAIn – la rforma dello sport D.Lgs 36/2021

 


La riforma dello sport: Seminario Nazionale CSAI presso Studio Piazza

 

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