Un dubbio assai frequente nelle varie realtà lavorative riguarda l’obbligo di estintori all’interno ed all’esterno dei luoghi di lavoro.

La risposta a tale quesito ci viene fornita dal Testo Unico sulla Sicurezza, Dlgs n.81/08, e più precisamente nell’Allegato IV, sezione appositamente dedicata ai requisiti dei Luoghi di Lavoro e nello specifico al Punto n.4 in cui si trattano le Misure Contro l’Incendio e l’Esplosione.

 


I luoghi di lavoro secondo il Dlgs n.81/08

Dall’analisi della suddetta sezione se ne deduce che nelle attività lavorative, ovvero nei luoghi di lavoro così come definiti dal Dlgs n.81/08, vige l’obbligo della presenza di specifici mezzi ed impianti di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori, al fine di garantire un pronto intervento da parte degli operatori incaricati in caso di incendio.

Vale la pena quindi domandarsi cosa si intenda secondo la normativa vigente (Dlgs n.81/08) per Luogo di Lavoro. L’art. 62 definisce i Luoghi di Lavoro “…i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro…”.

Se ne deduce pertanto che in tutti i luoghi in cui sia presente almeno un soggetto identificabile come lavoratore il quale svolga all’interno dello stesso locale attività lavorativa, scatta l’obbligo di prevedere idonei mezzi e/o impianti adatti a fronteggiare il verificarsi di un incendio.

 


Quale tipologia di estintore è più appropriata?

Lo step successivo riguarda la definizione del numero e della tipologia di estintori che dovranno essere installati all’interno del singolo luogo di lavoro.

Con l’entrata in vigore lo scorso 29 ottobre 2022 del D.M. 3 settembre 2021Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – la dotazione minima e la tipologia di estintori è demandata all’elaborazione di un’adeguata ed attenta Valutazione del Rischio Incendio, redatta dal Datore di Lavoro, che di fatto individuerà con criteri sempre più attinenti alle caratteristiche di ogni singola realtà lavorativa, e non più in via schematica/tabellare, quali e quanti estintori siano necessari per garantire una opportuna dotazione di sicurezza in funzione del livello di rischio individuato: Basso, Medio o Alto.

In questa fase di definizione del Livello di Rischio Incendio del luogo di lavoro, il Datore di Lavoro dovrà anche stabilire se oltre agli estintori sia necessario prevedere la presenza di ulteriori presidi antincendio, quali: impianto idrico antincendio (idranti e/o naspi), impianto rivelazione e/o allarme, impianto automatico di spegnimento, etc.

 


Manutenzione e sorveglianza degli estintori

In ultimo, ma non di minore importanza, vale la pena dedicare un ulteriore approfondimento a quelle che la normativa vigente identifica come le operazioni di manutenzione e sorveglianza da eseguire obbligatoriamente in presenza di mezzi ed impianti di sicurezza antincendio. Nello specifico:

  • il Dlgs n.81/08 al punto 4.1.3 dell’Allegato IV stabilisce l’obbligo per il Datore di Lavoro di prevedere che tutti i “…mezzi ed impianti devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto…”;
  • il D.M. 1 settembre 2021 – Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio – stabilisce nell’Allegato I gli ulteriori seguenti obblighi per il Datore di Lavoro:
    • (Manutenzione e Controllo Periodico) – Punto 1, comma 1: Il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo;
    • (Sorveglianza) – Punto 2, comma 1: Oltre all’attività di controllo periodico e alla manutenzione di cui al punto 1, le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.