In materia di Transizione 5.0 le novità sono importanti. In data 2 marzo 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Legge che introduce il nuovo credito di imposta.

Attendiamo ora il decreto attuativo che dovrà essere emanato entro il 1° aprile.

 


Chi potrà beneficiarne?

Tutte le imprese che effettueranno nel biennio 2024 e 2025 “nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici”, senza distinzione di forma giuridica, settore, dimensione o regime fiscale.
Sono escluse specificamente le imprese in difficoltà finanziaria o che hanno ricevuto sanzioni interdittive. Si richiede inoltre il rispetto delle norme sulla sicurezza e i contributi previdenziali.

In totale sono stati stanziati 6,3 miliardi di euro. Le risorse sono state suddivise in parti uguali per i due anni.

 


Attività finanziabili – Investimenti agevolabili:

1. BENI 4.0 +RISPARMIO ENERGETICO (INVESTIMENTO TRAINANTE)

Per poter beneficiare dell’incentivo, le imprese devono effettuare investimenti in beni strumentali materiali e immateriali elencati negli allegati A e B del piano Transizione 4.0. Questi beni devono essere integrati nel sistema aziendale di gestione della produzione o nella rete di fornitura, e devono generare una riduzione dei consumi energetici:

  • pari almeno al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva;
    in alternativa
  •  pari al 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento.

L’allegato B, dedicato ai software, è stato ampliato, e prevede l’ammissibilità agli incentivi anche per:

  • software, sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
  • software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto precedente.

2. IMPIANTI FOTOVOLTAICI E ALTRI SISTEMI PER AUTOPRODUZIONE E AUTOCONSUMO (INVESTIMENTO TRAINATO)

Oltre ai beni strumentali, il credito di imposta è esteso agli investimenti in impianti fotovoltaici e altri sistemi per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia.
Una volta attivato l’investimento in beni strumentali è possibile avere il credito d’imposta anche per i “beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta”.
Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, l’incentivo è limitato ai soli impianti basati su pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%.
È prevista una maggiorazione rispettivamente del 120% e 140% della base di calcolo per gli impianti che includono i pannelli a maggiore efficienza previsti alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 12, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, cioè:

  • 120% per i moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
  • 140% per i moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad etero giunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.

3. FORMAZIONE 5.0 (INVESTIMENTO TRAINATO)

Le imprese possono ottenere il credito d’imposta anche per le spese di formazione del personale, purché finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. Queste spese sono ammesse fino al 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali, con un massimo di 300.000 euro. Le spese devono essere erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

 


Quali agevolazioni?

Le aliquote sono complessivamente 9.
Ciascuna aliquota può essere maggiorata di 1,2 o 1,4 in relazione ai soli pannelli fotovoltaici ad elevata efficienza.

  1. Con quota di investimento fino a 2.5 milioni verrà applicata un’aliquota del 35%  se la riduzione dei consumi sarà dal 3% al 6% a livello di struttura produttiva e dal 5% al 10% a processo;
  2. Con quota di investimento da 2. a 10 milioni verrà applicata un’aliquota del 15%  se la riduzione dei consumi sarà dal 3% al 6% a livello di struttura produttiva e dal 5% al 10% a processo;
  3. Con quota di investimento da 10 a 50 milioni verrà applicata un’aliquota del 5 %  se la riduzione dei consumi sarà dal 3% al 6% a livello di struttura produttiva e dal 5% al 10% a processo;
  4. Con quota di investimento fino a 2.5 milioni verrà applicata un’aliquota del 40%  se la riduzione dei consumi sarà dal 6% al 10% a livello di struttura produttiva e dal 10% al 15% a processo;
  5. Con quota di investimento da 2. a 10 milioni verrà applicata un’aliquota del 20%  se la riduzione dei consumi sarà dal 6% al 10% a livello di struttura produttiva e dal 10% al 15% a processo;
  6. Con quota di investimento da 10 a 50 milioni verrà applicata un’aliquota del 10% se la riduzione dei consumi sarà dal 6% al 10% a livello di struttura produttiva e dal 10% al 15% a processo;
  7. Con quota di investimento fino a 2.5 milioni verrà applicata un’aliquota del 45% se la riduzione dei consumi sarà almeno del 10% a livello di struttura produttiva e almeno al 15% a processo;
  8. Con quota di investimento da 2. a 10 milioni  verrà applicata un’aliquota del 25% se la riduzione dei consumi sarà almeno del 10% a livello di struttura produttiva e almeno al 15% a processo;
  9. Con quota di investimento da 10 a 50 milioni  verrà applicata un’aliquota del 15% se la riduzione dei consumi sarà almeno del 10% a livello di struttura produttiva e almeno al 15% a processo;

 


Che documentazione bisognerà produrre?

Le imprese dovranno produrre diversi documenti, alcuni prima (ex ante) e altri dopo (ex post) aver effettuato l’investimento:

  • un riferimento normativo su ddt, fatture e altri documenti;
  • una certificazione ex ante attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibili, rilasciata da un valutatore indipendente (la lista sarà disposta dal futuro decreto attuativo, ma sono compresi in ogni caso EGE e Esco);
  • una comunicazione ex ante al GSE (prenotazione credito);
  • comunicazioni di aggiornamento sull’avanzamento degli investimenti;
  • una certificazione ex post attestante l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante, rilasciata da un valutatore indipendente (la lista sarà disposta dal futuro decreto attuativo, ma sono compresi in ogni caso EGE e Esco);
  • un’attestazione dell’avvenuta interconnessione;
  • una comunicazione ex post al GSE rispetto al completamento degli investimenti
  • certificazione contabile da parte del revisore dei conti che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa. Le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti potranno aggiungere 5.000 euro al credito d’imposta per mitigare l’impatto di questa ulteriore spesa.

Il GSE trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile.

 


Le certificazioni ex ante ed ex post:

Per le PMI le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro.

 


La fruizione:

Il credito d’imposta si può utilizzare esclusivamente in compensazione in un’unica quota tramite F24 presentato nel canale dei servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate.
L’avvio della fruizione non potrà in nessun caso superare la data del 31 dicembre 2025. L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

 


La conservazione minima del bene di 5 anni:

Anche per il Transizione 5.0 è previsto il meccanismo del Recapture: “se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo”.

 


La cumulabilità:

Il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con altri incentivi che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
Non è invece cumulabile con il credito d’imposta Transizione 4.0 (4.0 e 5.0 seguiranno due binari diversi) né con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica.

 


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