Capita a volte che l’impianto (o il macchinario) da poco installato presenti vizi o, più semplicemente, non abbia le caratteristiche promesse.

Può succedere, ad esempio, perché non funziona come dovrebbe, perché richiede continui fermi-macchina (per pulizia, regolazione, errori, allarmi o altro) o, più semplicemente, perchè garantisce performance inferiori alle attese.

Non è raro che vengano a crearsi situazioni di stallo, anche con fornitori seri.

Magari perché il fornitore non riconosce il vizio, oppure perché non può trovare una soluzione definitiva (magari per mancanza di capacità tecnica). E, così, finisce per disinteressarsi delle sorti della propria macchina.

Anche quando il fornitore si rimbocca le maniche per trovare una soluzione, può comunque capitare che le cause di un vizio, di un malfunzionamento o di una resa insoddisfacente non siano immediatamente rilevabili e che, quindi, si debba procedere per tentativi.

Che fare, dunque, in questi casi?

Anzitutto, è necessario “cristallizzare” la propria lamentela in una comunicazione scritta, preferibilmente via pec (o, almeno, via email), in modo da avere la prova della denuncia del vizio e, al contempo, evitare eventuali decadenze.

Anche se può sembrare antipatico – soprattutto quando si è in buoni rapporti con il fornitore o se si opera in un settore o in una zona in cui si vogliano evitare voci spiacevoli – non inviare la denuncia del vizio andrebbe a discapito dei propri diritti.

E’ bene, infatti, sapere che le garanzie per i vizi della vendita o dell’appalto operano solo se questi vengono denunciati entro determinati termini dalla scoperta:

  • 60 giorni in caso di appalto (art. 1667 cod. civ.)
  • 8 giorni in caso di compravendita (art. 1495 cod. civ.).

Tra l’altro, la scoperta di vizi visibili o immediatamente rilevabili si presume contestuale alla consegna: motivo in più per non perdere tempo e formalizzare la contestazione.

E dopo la denuncia dei vizi?

Una volta denunciati i vizi, occorre dare al fornitore un termine ragionevole perchè risolva il vizio.

Scongiurato il rischio di incorrere nella decadenza dalla garanzia, il nostro ordinamento prevede poi che un diritto possa prescriversi per mancato esercizio.

E così, la sola denuncia del vizio non basta, se il fornitore non lo elimina, perchè l’azione per far valere la garanzia si prescrive:

  • in 1 anno dalla consegna nel caso di compravendita (art. 1495 cod. civ.)
  • in 2 anni dalla consegna nel caso dell’appalto (art. 1667 cod. civ.)

Una volta trascorsi questi termini, sarebbe un rischio enorme avviare un giudizio contro il fornitore. Al suo avvocato, infatti, basterebbe eccepire la prescrizione per vincere la causa.

E’ quindi necessario evitare la prescrizione.

Come evitare la prescrizione dell’azione?

La prescrizione può essere interrotta – con la conseguenza che il termine di 1 o 2 anni riparte da zero – dai seguenti atti o fatti:

  • un espresso riconoscimento del diritto alla garanzia da parte del fornitore: attenzione, il riconoscimento dell’esistenza di un vizio/difetto potrebbe non bastare, perché occorre anche l’impegno del fornitore a dare corso alla garanzia;
  • un atto stragiudiziale idoneo, quale una comunicazione di messa in mora che rispetti alcuni specifici requisiti (ossia che imponga la risoluzione entro un dato termine, spirato il quale si agirà), oppure quale la domanda di mediazione o l’avvio del procedimento arbitrale;
  • un atto giudiziale.

Che cosa fare se il fornitore non elimina il vizio

Visto che il problema è ovviamente tecnico, spesso risulta utile tentare una soluzione bonaria tramite un procedimento di accertamento tecnico preventivo / consulenza tecnica preventiva, piuttosto che avviare una mediazione o un’azione vera e propria.

Questo procedimento ha l’obiettivo di rendere una sorta di “fotografia” del macchinario/impianto, del suo funzionamento, del suo stato effettivo e, in caso di conferma dei vizi/difetti, delle cause di questi, con l’indicazione delle opere e delle spese necessarie per eliminarli, oppure del minor valore del macchinario/impianto, nel caso in cui vizi/difetti non siano eliminabili.

E’ bene sapere che non porta a sentenze di condanna, ma ha i seguenti pregi:

  • mostra al fornitore i vizi e le loro cause, così da invogliarlo a trovare un accordo;
  • fornisce una prova da utilizzare in un futuro giudizio di merito (se proprio non si dovesse raggiungere un accordo nel frattempo);
  • consente al cliente di rivolgersi a qualcun altro per l’eliminazione del vizio, quando la sua fiducia verso il fornitore sia venuta meno.

Ultimo, ma non meno importante pregio di questo procedimento è che, il più delle volte, dura solo qualche mese ed evita così di dover attendere di svolgere una consulenza tecnica nel corso di una causa ordinaria, che, normalmente, può aver luogo diversi mesi dopo l’avvio, così comportando perdite di tempo e, magari, di occasioni, difficilmente compatibili con le esigenze di produzione dell’impresa moderna.

Ovviamente, se il fornitore non vuole sentire ragioni nemmeno dopo l’accertamento tecnico, occorrerà agire per ottenere una sentenza di condanna.


Leggi l’articolo pubblicato sul Numero di Maggio di MECCANICA E FONDERIA

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