In Italia, le piccole e le medie imprese a conduzione familiare sono oltre il 75% dell’intero tessuto imprenditoriale; il tema del passaggio generazionale è quindi di fondamentale importanza sia per la salvaguardia della continuità dell’impresa che per gli interessi patrimoniali della famiglia.

In sintesi cosa è il patto di famiglia?

E’ un istituto giuridico poco conosciuto e relativamente giovane, è stato infatti introdotto nel 2006 e viene oggi disciplinato dagli artt. 768 bis e seguenti del codice civile.

Tecnicamente è un contratto mediante il quale l’imprenditore trasferisce, con effetto immediato, attraverso un atto inter vivos, la propria azienda o le proprie partecipazioni societarie ad uno o più discendenti beneficiari, liquidando contestualmente ai legittimari non assegnatari la quota di legittima loro spettante – in denaro o in natura – calcolata in base al valore assegnato all’azienda.  Nulla toglie che questi ultimi possano rinunciare alla loro quota.

Idealmente è come se l’azienda, oggetto di successione, venisse staccata dalla massa ereditaria e destinata a formare un patrimonio autonomo, di cui l’imprenditore dispone liberamente a favore dei propri discendenti, anticipando quindi gli effetti che si produrrebbero in caso di apertura della successione.

Caratteristiche peculiari

Il patto di famiglia ha delle caratteristiche peculiari che lo rendono particolarmente utile e degno di attenzione in caso di passaggio generazionale:

  • E’ l’unica deroga al divieto di stipula dei patti successori.
  • A differenza dalle donazioni, è un contratto fermo in quanto non è soggetto all’azione di riduzione e all’azione di collazione.
  • E’ soggetto ad un regime fiscale agevolato (vedi, a questo proposito, l’articolo da noi pubblicato nell’area fiscale).

Quali requisiti deve rispettare

  • Forma: deve essere stipulato per atto pubblico.
  • Soggetti: all’atto devono essere presenti, ovviamente, l’imprenditore disponente, insieme a uno o più discendenti beneficiari  – figli o nipoti – e tutti coloro che acquisirebbero la qualifica di legittimari se si aprisse in quel momento la successione (ossia il coniuge ed i discendenti ai quali la legge riserva una quota di eredità).
  • Oggetto: si possono trasferire solo i c.d. beni produttivi, quindi oggetto del contratto potrà essere l’azienda, intesa come il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa, o un ramo d’azienda, oppure delle partecipazioni societarie. In quest’ultimo caso bisognerà rispettare la disciplina legale e statutaria dell’impresa stessa.