Se hai un esercizio commerciale aperto al pubblico, sei il presidente di un’associazione sportiva o il legale rappresentante di una società sportiva, potresti aver ricevuto una richiesta di pagamento da parte della SCF SRL e Ti stai chiedendo se sia giusto pagarla, non puoi perderTi quanto Ti spiegheremo in questo articolo.

 


Chi è SCF Srl?

SCF SRL è un consorzio nato nel 2000 su iniziativa di diverse case discografiche, che svolge attività di gestione ed intermediazione per i propri consorziati, in relazione ai diritti secondari connessi al diritto di autore.

Mentre SIAE gestisce e tutela i diritti relativi alla composizione musicale (musica e testo), SCF tutela la registrazione discografica (l’incisione su supporto musicale dell’opera).

 


Qualche dato normativo

La legge sul diritto d’autore, definita anche “legge autorale” (L. 633 del 1941, modificata recentemente con la L. 37 del 2019) attribuisce un insieme di facoltà a colui che realizza un’opera dell’ingegno di carattere creativo, con l’effetto di riservargli diritti morali ed economici.

In questa sede dobbiamo concentrarci sulle disposizioni di cui agli artt. 72 e seguenti della Legge d’Autore, ossia quelli che riguardano la riproduzione e la distribuzione dei fonogrammi.

Gli articoli 73 e 73bis riconoscono al produttore di fonogrammi -quindi un soggetto distinto rispetto agli artisti, interpreti ed esecutori, tutelati da SIAE-, il diritto ad un compenso per l’utilizzazione dei fonogrammi stessi a scopo di lucro (oppure ad un equo compenso quando l’utilizzazione non è a scopo di lucro).

Il diritto alla riproduzione del brano musicale è, quindi, un diritto esclusivo del produttore fonografico, e non viene tutelato dalla SIAE.

 


Chi deve pagare i diritti alla riproduzione?

Chiunque trasmette musica in un esercizio commerciale, in una palestra, in uno studio professionale deve ottenere la licenza SCF, anche nel caso in cui la trasmissione della musica avvenga esclusivamente via radio.

Dal 2010 SIAE provvede, per alcune tipologie di utilizzatori (acconciatori, circoli ricreativi, discopub, discoteche, sale da ballo, estetisti, eventi aziendali eventi privati, eventi organizzati dalle pro loco, night club, pubblici esercizi, circoli ricreativi, stabilimenti balneari), a raccogliere anche i diritti SCF (che sono sempre specificati, perché extra tabelle SIAE).

Chiunque non rientri in una delle sopraccitate categorie, dunque, se trasmette musica nei suoi locali è tenuto a versare a SCF detti diritti.

 


 E se si utilizza un music provider a pagamento?

Oggi moltissime attività utilizzano per la diffusione di musica durante le loro attività piattaforme digitali a pagamento (chiamate music provider, quali per esempio, tra le altre, Spotify).

Queste piattaforme vengono utilizzate per creare playlist da far ascoltare ai propri utenti (o clienti).

Se usi uno di questi music provider avrai sicuramente pensato “se pago già il music provider, perché dovrei pagare anche un’altra realtà che viene a riscuotere i diritti per la riproduzione e distribuzione dei fonogrammi?”.

Domanda lecita e corretta, che purtroppo ha una sola risposta…

La risposta a questa domande è che devi pagare quanto richiesto da SCF Srl perché la copia che il music provider realizza per la creazione dei palinsesti non comporta la diffusione al pubblico, che è invece il diritto di utilizzazione secondaria, avente autonoma ragion d’essere e da cui nasce, come visto, un autonomo compenso in favore del produttore fonografico.

 


Le somme richieste ed il loro calcolo

Quindi, in base a quanto previsto dalla Legge d’Autore, SCF SRL potrà di sua privata iniziativa accertare che Tu sia in possesso o meno della licenza e, in caso negativo, potrà inviarTi un vero e proprio sollecito di pagamento, spesso preceduto da un agente accertatore.

Le somme richieste sono rimesse, a norma del DPCM del 02.02.2015, alla libera negoziazione tra SCF e le associazioni di categoria. Il criterio di calcolo dei diritti deriva dall’incrocio di numerosi fattori tra cui lo scopo di lucro o non dell’attività a cui sono richiesti, la metratura del luogo ove viene trasmessa la musica, l’attività svolta e via dicendo.

In definitiva, se hai ricevuto un sollecito di pagamento da parte di SCF Srl , vuoi continuare a trasmettere la musica nella Tua attività e, soprattutto, vuoi evitare un contenzioso civile, provvedi al pagamento, assicurandoTi:

  1. che la società SCF SRL abbia effettivamente tenuto conto di tutte le particolarità che potrebbero contraddistinguerTi; e
  2. che Tu non abbia già pagato tale diritto a SIAE (perché rientri in una delle categorie per cui SIAE già assolve questo diritto).

 


Fonti:
Legge 633/1941;
Legge 37/2019;
DPCM del 02.02.2015;
Tribunale di Bologna, sentenza n 3056 del 20.12.2021;
Tariffe Scf Srl 2022.