La pandemia da COVID-19 ha portato numerosi imprenditori a tentare la via dell’e-commerce, ma come funziona?

Se anche Tu hai deciso di intraprendere questa strada, questo articolo fa al caso Tuo.

Che cos’è e come è regolato l’e-commerce?

Come saprai, l’e-commerce è la vendita di beni e servizi tramite un negozio online, un’app mobile, o altri canali di vendita che utilizzano Internet (social network, marketplace, piattaforme di affiliazione, siti di compravendita e quant’altro).

Si parla di e-commerce (ovvero, all’italiana, commercio elettronico) quando l’intero processo di vendita si svolge online, attraverso modalità automatizzate e, quindi, con l’impiego della tecnologia e dell’informatica.

Ricorda che per poter svolgere in modo tranquillo la tua attività online, è importante che tutte le normative di riferimento vengano rispettate: infatti, la crescita dell’e-commerce ha portato anche il contestuale aumento dei controlli, da parte degli Enti a ciò destinati (Agenzia delle Entrate, Guardi di Finanza, vari Ministeri di riferimento rispetto ai singoli settori, ecc…).

In materia di commercio elettronico Ti ricordiamo che devi far particolare attenzione quantomeno alle seguenti fonti normative:

  • il D. Lgs. 70/2003, che ha recepito la direttiva europea in materia di e-commerce;
  • il Codice Civile;
  • il Codice del Consumo;
  • il Codice della privacy e il GDPR;
  • la normativa in materia di pubblicità (cookie policy, banner ecc).

Quale tipo di e-commerce – i soggetti coinvolti:

Il commercio elettronico non può essere inteso in senso generico: in base, infatti, ai soggetti coinvolti nella vendita, cambieranno sia la disciplina che la normativa di riferimento.

In particolare, esistono almeno quattro tipi di e-commerce:

  • B2C, acronimo di Business to Consumer;
  • B2B, acronimo di Business to Business;
  • C2C, acronimo di Consumer to Consumer;
  • C2B, acronimo di Consumer to Business.

e-commerce B2C

L’e-commerce B2C è di certo quello più in voga al momento, trattandosi della vera e propria vendita al dettaglio, che vede un’impresa vendere al consumatore.

Per la particolare tipologia di acquirente (il consumatore), l’e-commerce B2C è certamente quello che richiede maggiori attenzioni.

In questo caso, presta estrema attenzione alla disciplina che tutela il consumatore (D.Lgs. 206/2005): per esempio, ricorda che questo tipo particolare di Acquirente potrà esercitare il diritto di recesso (anche senza motivazione alcuna) entro 14 giorni dall’acquisto.

e-commerce B2B

L’e-commerce B2B riguarda il commercio elettronico tra imprese. A differenza del B2C, per cui l’accesso sul portale del venditore è libero, nel B2B la società cliente per poter fare acquisti sul portale del venditore si deve registrare. Una volta effettuata la registrazione, all’acquirente potranno essere riservati sconti particolari, differenziati da cliente a cliente.

In questo caso, non trattandosi di vendita al consumo, si applicheranno le norme sulla compravendita di cui agli artt. 1470 e ss. del Codice Civile.

e-commerce C2C

L’e-commerce B2B è il commercio tra due Consumatori. Un tipico esempio è la vendita su E-Bay, ove un privato utilizza la piattaforma per vendere ad un’altra persona fisica. In questo caso, dunque, il Venditore non è un imprenditore.

e-commerce C2B

L’e-commerce C2B è certamente la tipologia più rara, ancora in fase di implementazione, per cui i Consumatori (quindi, soggetti privati) offrono i propri prodotti/servizi online, in attesa che le aziende facciano le loro offerte volte all’acquisto.

Quale tipo di e-commerce: le modalità di scambio

In base alle diverse modalità di scambio del bene o del sevizio, avremo poi l’e-commerce (6):

  • diretto;
  • indiretto;
  • misto;
  • cibernetico;

Vediamole più nel dettaglio.

e-commerce diretto

L’oggetto dello scambio è un bene o un servizio che si realizza esclusivamente via internet: pensa, per esempio, al servizio di home banking che ti offre il Tuo Istituto di Credito.

e-commerce indiretto

L’oggetto dello scambio è un bene fisico che viene spedito dal Venditore all’indirizzo dell’Acquirente, anche se l’ordine e il pagamento avvengono online. Il contratto si conclude in rete, ma la consegna del prodotto è effettivamente fisica.

e-commerce misto

L’operazione si realizza online, ma l’acquisto ha ad oggetto un titolo che sarà poi ritirato presso una sede fisica.

e-commerce cibernetico

In questo caso il rapporto si conclude tra una persona fisica e un software di gestione. Pensa a quando esegui una ricarica telefonica.

Modalità di vendita on line:

Ci sono diversi modi per vendere on line. Vediamo alcuni esempi:

  • sito diretto: scegliendo dei template già pronti ma personalizzabili, oppure un sistema software che Ti permetta di gestire in autonomia tutti gli aspetti del proprio canale di vendita (denominati CMS, ossia Content Management System). Ricorda, però, che le competenze necessarie per progettare un sito sono molteplici, sia dal punto di vista tecnico che di business. Per questo motivo, Ti sconsigliamo “il fai da te”, anche perché la qualità di un sito non dipende solo da descrizioni suggestive e fotografie d’autore;
  • marketplace:  ossia portali di e-commerce (pensa ad Amazon), che permettono di aprire un canale di vendita al loro interno. Esistono almeno due tipi di marketplace, quelli generalisti (che vendono di tutto un po’, chiamati anche orizzontali) e quelli verticali (ossia quelli specializzati in determinati prodotto, quali articoli di design oppure oggetti artigianali);
  • dropshipping: è un metodo di vendita che consiste nel vendere un prodotto online senza averlo materialmente in un magazzino. Gli articoli non sono concretamente posseduti dal proprietario dell’e-commerce,  in sostanza, l’utente compra tramite il portale web ma non dal portale, bensì dal fornitore del sito e-commerce.

Il mondo dell’e-commerce è in continua evoluzione, continua a seguirci per essere costantemente aggiornato!

Come avviare l’e-commerce: le attività burocratiche

Ti starai certamente chiedendo come far partire la Tua attività online.

Innanzitutto preme evidenziare che la vendita online di qualsiasi prodotto comporta necessariamente l’apertura di un’attività commerciale e, pertanto, la richiesta di attribuzione della P.IVA, senza eccezioni di sorta legate a presunti volumi di affari al di sotto di presunte soglie che consentirebbero di non aprire P.IVA.

RICORDA: se vendi online (salvo quanto Ti abbiamo evidenziato sull’e-commerce C2C), devi avere una P.IVA.

Vediamo insieme quali sono le attività burocratiche da espletare relativamente all’apertura della Tua impresa individuale (ovvero di una società, ma in relazione a questo punto di certo il Tuo commercialista saprà come indirizzarti al meglio).

Le attività sotto elencate si devono espletare necessariamente in via telematica e richiedono l’assistenza del Tuo commercialista:

  1. Richiesta di attribuzione P.IVA in AdE (Agenzia delle Entrate);
  2. Richiesta di iscrizione alla CCIAA (Camera di Commercio) ove avrà sede la Tua impresa;
  3. Presentazione di SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al Comune ove è ubicata la sede legale della tua attività per il tramite del SUAP (Sportello Unico Attività Produttive): attenzione se la vendita è alimentare Ti ricordiamo che devi aver i requisiti per poterla esercitare;
  4. Richiesta di iscrizione all’INPS Commercianti (se dovuta);
  5. Dichiarazione di inizio attività presso l’INAIL (se dovuta);

Una volta espletate queste (complesse) formalità, il consiglio è quello di metterti nelle mani di professionisti esperti nel settore per costituire la tua piattaforma di vendita, con un particolare occhio di riguardo alla normativa di riferimento del Tuo tipo di e-commerce e del settore in cui andrai ad operare.

Un consiglio: copiare contratti, condizioni di vendita, cookie policy e quant’altro da altri siti potrebbe essere più dannoso di quanto Tu possa pensare!

Cosa non può mancare in un e-commerce B2C

Obiettivo del Legislatore europeo e quindi, di riflesso, anche di quello italiano, è quello di garantire la massima chiarezza e trasparenza al Consumatore.

In questo senso ci sono diversi obblighi a cui non potrai sottrarTi, a pena di importanti sanzioni.

Vediamoli insieme:

  • i dati della Tua azienda devono essere facilmente accessibili (sede, e-mail, numeri telefonici);
  • il prezzo dei prodotti deve essere sempre chiaro e le imposte devono essere specificate;
  • sul sito, che sarà in sostanza la tua vetrina, devono essere presenti delle dettagliate condizioni generali di vendita;
  • dovrai indicare le modalità di conclusione del contratto e l’archiviazione dello stesso (il Consumatore deve poterlo visionare in ogni momento).
  • non dimenticare di indicare i mezzi per la correzione degli errori dei dati prima della conferma dell’ordine;
  • inserisci il codice di condotta, se presente, le lingue disponibili, gli strumenti di composizione delle controversie;
  • ultimo ma non meno importante, organizza  quanto necessario per il trattamento dei dati personali, la cookie policy e la gestione dei banner.

Cosa non può mancare in un e-commerce B2B

Per l’e-commerce B2B non vi saranno le limitazioni previste dal Codice del Consumo, così come la disciplina prevista dal GDPR, poiché rivolta esclusivamente alle persone fisiche.

Al riguardo sono due i consigli per Te: il primo è di munirti di un buon software che gestisca tutte le fasi di acquisto-vendita, a partire dalla registrazione per arrivare alla conferma dell’ordine, passando per la gestione del magazzino. Il secondo è quello di prevedere le Tue condizioni di vendita e renderle note in apposita sezione, che prevedano in modo specifico resi, spedizioni e vizi dei prodotti venduti.

Le particolari merci trattate: attento ai dettagli!

Se pensi di vendere vestiti, attrezzi di vario genere, kit per le attività sportive, le tue attenzioni possono fermarsi a quanto ti abbiamo detto fino ad ora.
Nel caso in cui Tu voglia, invece, vendere prodotti alimentari, presta attenzione.

Il Ministero delle Politiche Agricole è l’Ente responsabile e, tramite accertatori altamente specializzati (la normativa è varia e spazia dai prodotti caseari, agli alcolici, ai prodotti biologici), ha il dovere/potere di verificare la congruità delle descrizioni dei prodotti “in vetrina”.

Per la normativa vigente, anche il banale errore di chiamare “marmellata” un prodotto che deve essere descritto come “confettura” è, sulla carta, sanzionabile.

Non temere, il Ministero interviene sempre tramite una diffida, con cui Ti chiede di correggere gli errori rilevati e solo in caso di mancato ottemperamento scatterà la sanzione.

Infine, ti faccio presente che per vendere i prodotti biologici sono necessari particolari accorgimenti.

ORA che sai da dove partire, non ti resta che affidarti a persone con esperienza, che potranno realizzare il tuo sogno a portata di click!

E-commerce e novità in ambito fiscale:

Per quanto attiene la vendita Italia verso Italia, le regole non differiscono di molto da una vendita in presenza, salvo alcune particolarità.

Per quanto attiene invece la vendita Italia verso Estero ci preme evidenziare l’ introduzione di un nuovo regime di assolvimento dell’IVA a decorrere dal 1° di luglio : il regime OSS, in relazione al quale Ti rinviamo a questo LINK.


Fonti:

  1. D. Lgs. 70/2003 
  2. Codice Civile artt. 1470 ss. 
  3. Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005)
  4. Codice della privacy (D.lgs. 196/2003 e 101/2018)
  5. GDPR, Reg. UE 679/2016
  6. Forma Digitale, contratto e commercio elettronico – F. Delfini – Utet Giuridica 2020