La Legge 46/2001 è volta a riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale. Viene definito come Unico in quanto unifica e potenzia i contributi esistenti a sostegno delle famiglie con figli a carico e universale in quanto spettante a tutte le famiglie con figli senza distinzione tra lavoratori dipendenti e autonomi poiché il contributo economico dipenderà dalla situazione economica del richiedente come da indicatore ISEE.

Vi specifichiamo l’ambito di applicazione, le condizione di spettanza, le modalità di calcolo, le modalità di corresponsione e le prestazioni compatibili.

Ambito di applicazione:

L’assegno sarà destinato a tutte le famiglie indipendentemente dal fatto che il genitore sia lavoratore subordinato, autonomo e percettore di misure di sostegno al reddito. L’assegno è riconosciuto mensilmente per ciascun figlio nascituro dal settimo mese di gravidanza, per ciascun figlio minorenne a carico, per ciascun figlio maggiorenne a carico fino a 21 anni di età e per ciascun figlio disabile qualora risulti a carico.

Condizione di spettanza dell’assegno unico e universale:

Entrambi i genitori  possono richiedere l’assegno, che viene ripartito in egual misura ed eventualmente spetta a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva, è il genitore affidatario che beneficia dell’assegno. I genitori devono quindi avere: cittadinanza italiana e essere cittadini comunitari, essere soggetti al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia, essere residente e domiciliati con figli a carico in Italia per l’intera durata del beneficio, essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni.

Calcolo dell’assegno:

Tale beneficio è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, individuata attraverso l’ISEE, tenendo conto dell’età dei figli a carico. L’importo base è soggetto a maggiorazioni in caso di figli successivi al secondo nonché per le madri con meno di 21 anni.

Modalità di corresponsione e prestazioni compatibili:

L’assegno è liquidato come credito d’imposta ovvero come  erogazione mensile di una somma di denaro. La percezione dell’assegno è quindi pienamente compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza. L’importo a titolo di assegno unico e universale non fa parte del reddito ai fini della richiesta  e delle prestazioni sociali agevolate.

Particolarità:

La previsione di questo assegno è di gradualmente superare tutte le misure a sostegno del reddito: assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori, assegno di natalità, detrazioni fiscali e assegno per il nucleo familiare.

 


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