Stai affrontando anche Tu una ristrutturazione edilizia o una manutenzione straordinaria e, da più parti, hai ricevuto la corretta informazione che in caso di acquisto di beni significativi devi prestare particolare attenzione in quanto l’IVA in acquisto potrebbe essere in parte al 10% ed in parte al 22%.

Ti dico subito che questa informazione è esatta, tuttavia è importante comprendere che non per tutti gli interventi edilizi vi è l’obbligo di applicare la norma dei beni significativi: applicare di default la norma dei beni significativi è un errore.

Andiamo dunque per ordine.

In questo articolo tratterò i seguenti argomenti che sono tutti essenziali per comprendere quando ed in che modo vada applicata l’IVA secondo la norma dei beni significativi:

  1. Quali sono le tipologie di lavori edili e quale IVA scontano in fattura;
  2. Cosa sono i beni significativi;
  3. Come si applica l’IVA in caso di beni significativi;
  4. Per quali lavori non si applica l’IVA sulla base della norma dei beni significativi.

 


1. Quali sono le tipologie di lavori edili e quale IVA scontano in fattura:

I lavori di natura edile sono così categorizzati dall’Articolo 3, comma 1, D.P.R. 380/2001:

  • Lett. a): manutenzione ordinaria
  • Lett. b): manutenzione straordinaria
  • Lett. c): restauro e risanamento conservativo
  • Lett. d): ristrutturazione edilizia
  • Lett. e): interventi di nuova costruzione

I lavori di cui alle lett. a) e b) godono dal 2012 dell’applicazione a regime dell’IVA agevolata del 10% stabilita dall’articolo 7, comma 1, lett. b) della Legge 488/1999. In caso di beni significativi si applica in parte l’aliquota agevolata del 10% ed in parte l’aliquota del 22% con le regole che vedremo nei paragrafi successivi.

I lavori di cui alle lett. c) e d), per contro, sono naturalmente assoggettati all’IVA del 10% come da D.P.R. 633/1972, Tabella A, Parte III. Questa aliquota del 10% dunque si applica anche in caso di beni rientranti nell’elenco dei beni significativi.

Infine, i lavori di cui alla lett. e) sono naturalmente assoggettati all’IVA del 10%  ai sensi  del D.P.R. 633/1972, n. 127 quaterdecies Tab. A, Parte III (4% in caso di costruzione prima casa, D.P.R. 633/1972, n. 39 Tab. A, Parte II) come da D.P.R. 633/1972. Questa aliquota del 10% (4% in caso di costruzione prima casa) dunque si applica anche in caso di beni rientranti nell’elenco dei beni significativi.

 


2. Cosa sono i beni significativi:

I beni significativi sono quei beni il cui valore è ritenuto essere prevalente rispetto alla prestazione di manodopera/installazione e, pertanto, scontano in parte un’IVA del 22% ed in parte un’IVA del 10%.

Il D.M. 29 dicembre 1999 individua in modo tassativo i beni significativi elencandoli:

  • Ascensori e montacarichi;
  • infissi esterni ed interni;
  • caldaie;
  • video e citofoni;
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
  • sanitari e rubinetteria dei bagni;
  • impianti di sicurezza.

Dunque, se stai eseguendo un lavoro edile di cui alla lett. a) o b) ed acquisti e fai installare uno dei beni significativi di cui al precedente elenco dovrai necessariamente applicare l’IVA sulla base della regola dei beni significativi. A nulla vale che (per esempio) l’idraulico fatturi la prestazione ad una impresa edile che funge da “general contractor”: in ogni caso in relazione alla prestazione inerente i beni significativi sarà necessario applicare l’IVA con la relativa aliquota in parte del 22% ed in parte del 10%.

Se acquisti semplicemente il bene facendolo installare ad altro fornitore, l’acquisto del bene significativo sarà interamente assoggettato all’aliquota del 22%.

 


3. Come si applica l’IVA in caso di beni significativi:

Ma come si applica l’IVA in caso di beni significativi?

Bene, come detto in precedenza, si applica in parte l’aliquota agevolata del 10% ed in parte l’aliquota del 22%.

Il meccanismo è tuttavia più semplice di quello che si possa pensare.

Per calcolare l’IVA corretta basterà innanzitutto individuare il valore della manodopera e dei beni di consumo (parti staccate) della fornitura. Detto valore moltiplicato per due (manodopera X 2) costituirà la parte dell’imponibile della fattura assoggettata al 10%, la restante parte dell’imponibile della fattura verrà assoggettata all’aliquota del 22%.

Facciamo alcuni esempi assolutamente pratici:

Esempio 1:

Totale fornitura € 10.000

Manodopera €2.500

  • Imponibile al 10% = (2.500€ X 2) = € 5.000
  • Imponibile al 22% = (10.000€ – 5.000€) = € 5.000

Esempio 2:

Totale fornitura € 10.000

Manodopera + Materiali (parti staccate) €3.500

  • Imponibile al 10% = (3.500€ X 2) = € 7.000
  • Imponibile al 22% = (10.000€ – 7.000€) = € 3.000

Esempio 3:

Totale fornitura € 10.000

Manodopera + Materiali (parti staccate) €5.000

  • Imponibile al 10% = (5.000€ X 2) = € 10.000
  • Imponibile al 22% = (10.000€ – 10.000€) = € zero

Esempio 4:

Totale fornitura € 10.000

Manodopera + Materiali (parti staccate) €6.500

  • Imponibile al 10% = (6.500€ X 2) > del totale della fornitura, quindi tutto l’imponibile va al 10%= € 10.000
  • Imponibile al 22% = (10.000€ – 10.000€) = € zero

Come puoi ben vedere, il tutto è complesso ma non impossibile da capire.

 


4. Per quali lavori non si applica l’IVA sulla base della norma dei beni significativi:

Come già sopra messo in chiaro, se stai facendo dei lavori edili che ricadono nelle lettere c), d) ed e) non devi applicare la norma dei beni significativi in quanto i lavori di questo tipo non godono di una agevolazione in relazione all’IVA ma godono di aliquote IVA naturali del 10% e del 4%.

Attenzione però!

Non basterà rilasciare al fornitore una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si richiede l’applicazione dell’IVA al 10%, dovrai anche esibire il titolo autorizzativo (SCIA/Permesso di Costruire) da cui emerga con chiarezza che il Tuo lavoro rientra in una delle casistiche escluse dai beni significativi (lett. c), d) o e)).

Se non esibirai il titolo autorizzativo il fornitore avrà tutto il diritto di applicare l’IVA sulla base della norma dei beni significativi.

 


FONTI:
Articolo 3, comma 1, D.P.R. 380/2001
Articolo 7, comma 1, lett. b) della Legge 488/1999
D.P.R. 633/1972, Tabella A, Parte III