A partire dal giorno 01 settembre 2021 sono cambiate le regole del Green Pass.

è obbligatorio essere in possesso del Green Pass (Certificazione verde COVID-19) per poter accedere in Italia ad uno dei seguenti servizi ed attività:

  1. servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
  2. spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
  3. musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  4. piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  5. sagre e fiere, convegni e congressi;
  6. centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  7. centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  8. attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  9. concorsi pubblici.
    Fonte: www.dgc.gov.it

Inoltre, è obbligatorio essere in possesso del Green Pass (Certificazione verde COVID-19) anche nei seguenti casi:

  1. partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose
  2. accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture e permanere nelle sale di aspetto di pronto soccorso e reparti ospedalieri
  3. spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”

Infine, dal 01 settembre e fino  al  31  dicembre  2021, inoltre, devono possedere e sono tenuti ad esibire la Certificazione verde Covid-19:

  • il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione;
  • il personale e gli studenti universitari.

Il Green Pass attesterà una delle seguenti condizioni:

  • aver fatto almeno una dose di vaccino;
  • essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
  • essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Cosa devi fare se sei una impresa che eroga uno dei servizi interessati dal Green Pass?

Se sei un impresa interessata (per esempio perché sei ristoratore, gestisci un bar, una palestra o un centro benessere [attenzione al momento i centri estetici sono esclusi dall’obbligo!!]), per poter ammettere le persone ai servizi di cui al paragrafo precedente DEVI chiedere la esibizione del Green Pass e devi verificarne la validità.

Come si verifica le validità del Green Pass

Per verificare la validità del Green Pass devi scaricare la APP VerificaC19 .
La App è semplice ed intuitiva. Per essere gestita necessita solo di uno smartphone qualsiasi.

Scarica l’APP di VerificaC19 per Apple  IOS Scarica l’APP di VerificaC19 per ANDROID
App per la verifica del greenpass C19 per dispositivi Apple IOS App per la verifica del greenpass C19 per dispositivi Android

Sono obbligato a verificarla?

La risposta è SI, soprattutto in ragione delle elevatissime sanzioni previste: è prevista infatti una multa da €400 ad €1.000 sia a carico dell’esercente che del cliente. Con sconto del 30% se si paga entro 5 giorni.
Attenzione! in caso di violazione reiterata per tre volte in tre giorni diversi l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

Cosa fare se un cliente si rifiuta di esibire il Green Pass o afferma di non esserne in possesso

Domandare il Pass è assolutamente lecito, rifiutarsi di esibirlo lo è altrettanto.
Tuttavia in caso di rifiuto da parte del cliente o in caso di esplicita dichiarazione di non possesso ricorda che chi ci rimette sei Tu, i Tuoi collaboratori dipendenti e (potenzialmente) tutti gli altri clienti.
Personalmente Ti consigliamo di spiegare con gentilezza al cliente che non volesse esibire il Pass le motivazioni per cui Tuo malgrado non puoi permettergli di entrare nella Tua attività.
Qualora la persona che si rifiuta di esibire il Pass si dovesse lamentare vistosamente puoi paventare la eventualità di riferirTi alle Autorità per salvaguardare la Tua attività e tutti gli altri clienti.

Ci sono particolari esenzioni che Ti permettono di fare eccezioni?

L’obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica per accedere alle attività e ai servizi sul territorio nazionale alle seguenti categorie di persone:

  • ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale
  • ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021 – pdf: apre una nuova finestra. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 settembre.
  • ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021 – pdf: apre una nuova finestra
  • alle persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell’adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell’Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021 (Decreto legge 6 agosto 2021 n.111: apre una nuova finestra).

Fonte: www.dgc.gov.it


Cosa devi fare se sei un privato Cittadino?

Se sei un cittadino e Ti stai domandando come avere il Tuo Green Pass, la risposta è davvero semplice.
Hai 3 alternative valide:

Scarica l’APP IO per Apple – IOS Scarica l’APP IO per ANDROID
App IO download per dispositivi Apple IOS App IO download per dispositivi Android
  • In alternativa se non avessi un’identità digitale puoi usare la App Immuni e recuperare il Certificato Verde COVID-19 mediante tessera sanitaria e codice AUTHCODE che Ti è stato comunicato via messaggio il giorno successivo alla vaccinazione
Scarica l’APP Immuni per Apple – IOS Scarica l’APP Immuni per ANDROID
Scaricare la app Immuni per dispositivi Apple IOS Download app Immuni per dispositivi Android
  • Infine, se non volessi installare nessuna app sul tuo telefono lo puoi scaricare dal PC mediante Tessera sanitaria o identità digitale
Scarica il Green Pass in formato cartaceo

Puoi rifiutarTi di esibire il Pass?

La risposta è : siamo in uno Stato libero.
Non aspettarTi però che gli esercenti mettano a rischio di sanzioni e di chiusura le loro attività: hanno già avuto abbastanza problemi negli ultimi due anni, evita se possibile di crearne uno nuovo da gestire.


Quali sono le nuove regole previste dalla circolare del 10/08/2021 del Ministero dell’interno?

La citata nuova circolare precisa che è legittima la richiesta dei documenti di identità da parte degli esercenti qualora possa emergere un sospetto di abuso e che gli stessi (purché svolta con modalità che tutelino la riservatezza della persona) possono richiedere l’esibizione del documento.

Il cliente è tenuto ad esibire il documento e l’esercente risulta passibile di sanzione ove risultino sue responsabilità (per esempio perché non ha accertato con discrezione la reale coincidenza tra Green Pass e soggetto che lo esibisce).


Circolare Green Pass

Ove il datore di lavoro decida di delegare i propri dipendenti tale delega DEVE essere formalizzata con apposita delega e non può  essere meramente verbale.

Delega a richiedere documenti Green Pass

Infine la circolare afferma che in relazione alla verifica dei Green Pass nel mondo associazionistico sportivo possono senza dubbio rientrare i soggetti inquadrati nella categoria degli steward. A nostro avviso previo conferimento di opportuno incarico con atto formale.

Vedi qui la circolare del Ministero dell’interno