Lo sapevi che è previsto un esonero contributivo per l’anno 2021?

La legge di bilancio 2021, per ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza sanitaria legata al Covid-19, ha previsto per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti per l’anno 2021.

 


Ti spetta l’esonero contributivo?

Sì se sei un artigiano, commerciante o libero professionista (Gestione Separata o Cassa Privata) e soddisfi contemporaneamente queste condizioni:

  • calo del fatturato 2020 non inferiore al 33% rispetto al fatturato 2019;
  • reddito che genera l’obbligo d’iscrizione alla sezione commercianti, artigiani o libero professionali (Gestione Separata o Cassa Privata), del 2019 non superiore ai 50.000,00 euro;
  • DURC regolare a far data dall’ 01/11/2021 (condizione che sarà direttamente verificata dall’ufficio previdenziale competente);
  • nessun contratto di lavoro subordinato;
  • nessuna pensione diretta;

(Attenzione: Se sei un contribuente che ha iniziato la propria attività nel 2020 le prime due condizioni non vanno verificate affinché la richiesta di esenzione vada a buon fine).

Sono comunque esclusi dall’esonero coloro i quali hanno aperto l’attività dal 01/01/2021.

 


Come puoi richiedere l’esonero contributivo?

Se hai diritto all’esonero come da condizioni sopra, potrai chiederlo attraverso il cassetto previdenziale direttamente sul sito INPS entro il 30/09/2021 oppure alla tua cassa professionale entro il 31/10/2021.

 


A quanto ammonta l’esonero?

La misura massima dell’esonero individuale ammonta ad euro 3.000,00 per l’anno 2021 ( sempre in funzione dei fondi messi a disposizione).

Per la gestione artigiani e commercianti l’esonero si applica sulle rate dei contributi fissi  relative al 1°, 2° e 3° trimestre; per la gestione separata l’esonero sarà sugli acconti relativi al 2021 ed infine per le casse private si applica ai contributi dovuti a saldo per il 2021.

 


E la pensione matura alla stessa misura per il periodo esonerato?

Ai fini pensionistici, se l’esonero è verificato ed accordato dall’Ente Previdenziale, il mancato versamento non determina un buco contributivo: l’accredito infatti secondo la circolare INPS 124 al paragrafo 4 sarà integrale!

 


E per i contributi già versati ?

In relazione ai contributi per i quali  è stato concesso l’esonero che sono stati pagati entro il 31/12/2021 si potrà chiedere o rimborso o compensazione dell’ammontare versato e non dovuto per effetto dell’esonero.

 


Fonti:

  1. Articolo aggiornato alla circolare INPS  nr. 124 del 06/08/2021