AGGIORNAMENTO DELLA NORMATIVA

SULLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI CON TARGA ESTERA

 


Alcune importanti novità hanno interessato i limiti alla circolazione con targa estera, a seguito della censura, da parte della Corte di Giustizia Europea, della normativa introdotta nel 2018 dal Governo gialloverde.

La legge 23 dicembre 2021 n. 238, all’art. 2, ha infatti abrogato i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 7-bis e 7-ter dell’art. 93 del Codice della Strada, che avevano introdotto un generale divieto alla circolazione con targa estera a chi fosse residente in Italia da oltre 60 giorni, in una sorta di “guerra ai furbetti”, cui sfuggivano solo le limitate eccezioni descritte nel nostro precedente articolo, che trovi qui.

Tale articolo però deve essere aggiornato on quanto riportato nel presente articolo che varrà dalla data del 18 marzo 2022.

 


Targa estera, che cosa cambia davvero? 

Anzitutto, precisiamo che l’abrogazione dei limiti non comporta un “libera tutti”, perché ai vecchi divieti se ne sono sostituiti di nuovi. Questi, però, sono ora molto meno stringenti.

La L. 238/21 ha infatti inserito il nuovo art. 93 bis, che prevede un allungamento del termine di utilizzo di una vettura con targa estera, dopo l’acquisizione della residenza italiana e la possibilità di utilizzare una vettura estera altrui, registrandola in una nuova sezione del P.R.A..

Vediamo nel dettaglio che cosa cambia: ma prima, se vuoi un quadro generale, ecco il video dell’autore:


1. Proprietari di veicoli con targa estera

A partire dal 1 febbraio 2022,  al proprietario di un veicolo con targa estera, che sia residente in Italia, è consentito circolare sul territorio nazionale non più, come prima, per 60 giorni dall’acquisizione della residenza italiana, ma per 3 mesi.

Scaduto il termine di 3 mesi, il veicolo dovrà essere immatricolato in Italia o portato oltre confine.

2. Utilizzatori non proprietari di veicoli con targa estera

La “guerra ai furbetti” aveva colpito soprattutto chi, residente in Italia, utilizzava l’auto estera, ad esempio, di amici o parenti residenti all’estero.

Fino ad oggi, infatti, erano previste solo poche eccezioni (descritte nel nostro precedente articolo, che trovi qui) e, per chi non rientrava nel ristretto elenco dei soggetti esclusi, restavano soltanto il leasing o il noleggio senza conducente di una vettura di proprietà di una società che avesse sede all’estero (in UE o nello SEE) , oppure il comodato di una vettura di una società che avesse sede in UE o nello SEE.

Nel caso del comodato, però, occorreva anche che questo fosse giustificato da un rapporto di lavoro o collaborazione.

Tale disposizione, tra l’altro, escludeva dal novero la Svizzera, che non è parte né dell’UE, né dello SEE.

A partire dal prossimo 18 marzo 2022, invece, all’utilizzatore non proprietario, che sia residente in Italia, è consentito circolare con una vettura con targa estera, a condizione che:

  1. custodisca a bordo un documento, recante data certa (per la definizione di data certa, si rimanda sempre all’articolo che trovi qui) e sottoscritto dall’intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo;
  2. registri il titolo e la durata, quando l’utilizzo superi i 30 giorni, anche non consecutivi, nell’anno solare, in un’apposita sezione del P.R.A., istituita dall’art. 94, comma 4 ter, del Codice della Strada;
  3. registri ogni eventuale variazione della disponibilità entro 3 giorni.

 

La differenza con la precedente disciplina è quindi notevole:

  1. anzitutto, il documento da tenere a bordo (per esempio, un contratto di comodato) è ora sufficiente per la circolazione per un termine inferiore ai 30 giorni, non occorrendo più dimostrare l’esistenza di un rapporto di lavoro o collaborazione;
  2. in secondo luogo, non conta più l’identità del proprietario: se prima doveva trattarsi di una società con sede in UE o SEE, ora c’è equivalenza tra persona fisica e giuridica e non conta dove questa abbia la residenza o la sede, purché sia all’estero. Potrà quindi utilizzarsi la vettura di un parente o un amico estero-residente;
  3. una volta registrata la vettura al P.R.A., la durata della disponibilità non incontra particolari limiti di tempo, se non quelli indicati all’atto della registrazione. Questi ultimi, comunque, potranno essere modificati a condizione che vengano registranti entro 3 giorni dalla variazione.

Attenzione: in caso di controllo, se manca il documento con data certa e non è stata fatta la registrazione, la disponibilità del veicolo si presume in capo al conducente e il veicolo va subito registrato presso il P.R.A..

 


3. Lavoratori subordinati o autonomi che esercitano in stati limitrofi o confinanti

Un’altra novità riguarda chi lavora in stati limitrofi, non necessariamente ricompresi nell’UE o nello Spazio Economico Europeo (SEE), come, ad esempio, la Svizzera.

Ora, infatti, il terzo comma dell’art. 93 bis prevede che i lavoratori subordinati o autonomi che operino in uno stato limitrofo o confinante, che circolino con veicoli propri, ivi immatricolati, debbano dotarsi del documento di cui sopra e provvedere alla registrazione presso l’elenco speciale del P.R.A. entro i 60 giorni dall’acquisto della proprietà del veicolo.

Una volta registrati, tali veicoli possono essere condotti anche dai loro familiari conviventi, che abbiano residenza in Italia.

Nonostante la lettera della legge, riteniamo che il documento sulla titolarità non abbia alcun senso per il proprietario, ma che, semmai, in caso di controllo, occorra provare la data di acquisto del veicolo.

Considerato che la precedente legge limitava la possibilità di utilizzo dei frontalieri al percorso casa-lavoro, riteniamo che questo costituisca comunque un grosso passo avanti, soprattutto per chi intenda acquistare un auto in Svizzera o in altri stati extra UE e SEE.

 


4. Esclusioni

Le disposizioni fin qui richiamate non si applicano:

  1. ai cittadini residenti nel Comune di Campione d’Italia;
  2. al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero, di cui all’articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
  3. al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari;
  4. ai familiari conviventi all’estero con il personale di cui alle lettere b) e c);
  5. qualora il proprietario del veicolo, residente all’estero, sia presente a bordo.

L’obbligo di custodia del documento e quello di registrazione non si estende, inoltre, a chi, residente in Italia da oltre 60 giorni, si trovi alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino che siano a qualsiasi titolo nella disponibilità di imprese sammarinesi, con le quali i conducenti siano legali da rapporti di lavoro subordinato o collaborazione continuativa.

 


5. Sanzioni

Il proprietario del veicolo, che consenta la circolazione oltre i 3 mesi dall’acquisizione della residenza italiana o che non provveda alla registrazione entro 60 giorni dall’acquisizione della proprietà, incorre in una sanzione compresa tra € 400,00 ed € 1.600,00 e subisce il ritiro del documento di circolazione.

In tal caso, l’organo accertatore intima al proprietario di provvedere all’immatricolazione o, nel secondo caso, alla registrazione presso il P.R.A.. Il proprietario può comunque scegliere di portare la vettura oltre confine, chiedendone espressa autorizzazione.

Se il proprietario non ottempera entro 30 giorni a quanto sopra, è prevista la confisca del veicolo.

Al conducente privo del documento attestante titolo e durata della disponibilità, viene comminata una sanzione compresa tra € 250,00 ed € 1.000,00 e imposta l’esibizione del documento entro giorni 30.

In caso di non ottemperanza, si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo. Di conseguenza, il veicolo viene riconsegnato solo previa esibizione del documento richiesto, oppure dopo 60 giorni dalla violazione. In caso di mancata esibizione, si aggiunge una sanzione compresa tra € 727,00 ed € 3.629,00.

Per la violazione dell’obbligo di registrazione o della comunicazione di variazione, è prevista una sanzione compresa tra € 712,00 ed € 3.558,00.

Anche in questo caso, l’agente accertatore requisisce il documento di circolazione, che viene riconsegnato solo dopo l’adempimento della prescrizione violata.

 


6. Altri casi

Fuori dai casi sopra elencati, resta il limite temporale alla circolazione, fissato dall’art. 132 CdS in 1 anno dall’immatricolazione nello stato di origine. Ad esempio, per chi abbia formalmente la residenza all’estero, ma viva sostanzialmente in Italia.