è stata confermata l’aliquota ENASARCO PER L’ANNO 2021.

COSA DEVE FARE L’AGENTE DI COMMERCIO DITTA INDIVIDUALE/SOCIETÀ DI PERSONE?

l’agente di commercio, che sia in forma di ditta individuale o di società di persone, deve riportare in fattura una trattenuta Enasarco del 8,5% a titolo di “contributo previdenziale Enasarco”.

Detto contributo previdenziale è del 17% e grava nel seguente modo:
– in ragione del 8,50% a carico del preponente (ditta mandante);
– in ragione del 8,50% a carico dell’agente: importo trattenuto direttamente in fattura.

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ENTRO QUALI LIMITI VA APPLICATO IL CONTRIBUTO PREVIDENZIALE ENASARCO?

Ricordiamo inoltre che il contributo previdenziale Enasarco va applicato entro i seguenti valori dei massimali delle provvigioni annue:
Per i monomandatari: massimale provvigionale € 38.523,00 –> a cui corrisponde un contributo massimo di euro 6.548,91
Per i plurimandatari: massimale provvigionale (per azienda mandante) € 25.682,00 –> a cui corrisponde un contributo massimo di euro 4.365,94

Superati i sopraccitati limiti di provvigioni NON dovrà essere applicato nessuna ulteriore trattenuta Enasarco.

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COSA DEVE FARE L’AGENTE DI COMMERCIO SOCIETÀ DI CAPITALI (SRL/SPA)?

l’agente di commercio che sia in forma di società di capitali deve riportare in fattura una trattenuta Enasarco del 1% a titolo di “contributo assistenziale Enasarco”.

Detto contributo assistenziale è del 4% fino a 13.000.000 € di provvigioni e grava nel seguente modo:
– in ragione del 3% a carico del preponente (ditta mandante);
– in ragione del 1% a carico dell’agente: importo trattenuto direttamente in fattura.

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Restiamo a disposizione in caso di dubbi o in caso si rendesse necessario un confronto


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