Hai ricevuto una sanzione amministrativa per aver violato il Codice della Strada e vuoi avere qualche informazione in più?

Leggi questo articolo, potresti scoprire che Ti hanno appena notificato un atto annullabile!

 


Quando Ti viene notificata una sanzione amministrativa da Codice della Strada?

In caso di mancata contestazione immediata dell’illecito commesso, il Codice della Strada prevede la possibilità per l’Ente di effettuare l’accertamento in un secondo momento e ricorrere, in caso di violazione, alla notifica del verbale.

È lo stesso Codice della Strada a stabilire i casi in cui sia necessaria o meno la contestazione immediata.

Ormai tutti gli Enti Pubblici sfruttano al massimo i metodi di rilevazione automatizzata, quali gli autovelox.

 

I tempi della contestazione

Il Codice della Strada attualmente in vigore prevede che l’irrogazione della sanzione e gli atti successivi siano soggetti a rigorosi termini.

Il mancato rispetto degli stessi farà venire meno il diritto dell’Ente a riscuotere la sanzione prevista per la violazione contestata, anche se effettivamente commessa!

Infatti, l’art. 201 del CdS prevede che nel caso in cui non sia possibile la contestazione immediata, il verbale debba essere notificato al trasgressore entro 90 giorni dall’accertamento.

Presta attenzione, dunque, alla data in cui Ti arriva l’odiatissima busta verde.

Prima di pagare per usufruire della riduzione, accertati che non siano trascorsi 90 giorni tra la data riportata nel verbale e la data in cui la notifica è stata effettuata.

Nel caso il cui il verbale di accertamento o contestazione sia stato notificato oltre il termine, ogni successivo atto del procedimento sarà nullo e la sanzione non sarà dovuta perché estinta.

 

L’eccezione

Senza entrare in tecnicismi, è importante che Tu sappia che se l’Ente accertatore si è recato in posta al novantesimo giorno, sarà in ogni caso salvo, anche se Tu riceverai l’atto nei giorni seguenti (questa particolarità viene definita “principio dello sdoppiamento dei termini“).

 

Una curiosità

Nel caso in cui la violazione commessa (notificata regolarmente entro 90 giorni) preveda anche la sanzione accessoria della decurtazione dei punti dovrai provvedere a dichiarare, entro 60 giorni dal ricevimento del verbale, i dati del trasgressore.

Nel caso Ti dimenticassi, sarai destinatario di un’altra sanzione, abbastanza salata (da € 291 a € 1.166), definita accessoria.

 

Il nostro consiglio

Va da sé che nel caso in cui il verbale sia arrivato dopo i 90 giorni, non dovrai comunicare i dati e procedere subito al ricorso in opposizione a sanzione amministrativa (da depositare entro 30 giorni al Giudice di Pace oppure entro 60 giorni al Prefetto).

Il nostro consiglio è quello di tentare il cosiddetto “annullamento in autotutela”, attraverso istanza motivata all’Ente da cui proviene la sanzione.

Molti Comuni accettano di buon grado la segnalazione “bonaria” e provvedono in autonomia ad annullare un verbale che verrebbe in ogni caso privato di efficacia nel procedimento.

Questo, purtroppo, non sempre accade.

In questa seconda ipotesi, non indugiare e procedi il più velocemente possibile!

 


Fonti:
art. 200 L. 689/81 (Codice della Strada);
art. 201 L. 689/81 (Codice della Strada);
pronuncia Corte Costituzionale 198/1996;
Corte Cassazione 14040/2008
Opposizioni e ricorsi per violazioni al Codice della Strada – Carmagnini e Maini Maggioli Editore.