La legge di bilancio 2021 ha istituito un contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito aventi a carico figli disabili e il decreto del 12 ottobre 2021, emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha dettato le disposizioni attuative dell’articolo 1, commi 365 e 366, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Con la circolare INPS 10 marzo 2021, n. 39 l’Istituto fornisce le indicazioni operative sulla disciplina della nuova prestazione assistenziale che prevede un contributo mensile per i genitori disoccupati o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali, con figli a carico con disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.

Ti specifichiamo di seguito i requisiti, la modalità di presentazione, la misura del beneficio e quando si interrompe.

 


Requisiti del soggetto richiedente:

La domanda per ottenere il contributo mensile può essere presentata dal genitore che , risulti in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti: sia residente in Italia, disponga di un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore a 3.000 euro, sia disoccupato o monoreddito e facente parte di un nucleo familiare monoparentale, sia parte di un nucleo familiare, in cui siano presenti figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.

 


Presentazione della domanda:

La domanda per il contributo in oggetto ha valenza annuale e deve essere presentata dal genitore all’INPS dal 1° febbraio al 31 marzo per ciascuno degli anni 2022 e 2023, esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità: portale web, Contact Center.

 


Misura del beneficio e modalità di erogazione:

In caso di accoglimento della domanda, il contributo in argomento sarà liquidato, con cadenza mensile, per un importo pari a 150 euro al mese e sarà riconosciuto dal mese di gennaio per l’intera annualità.
Nel caso in cui il genitore abbia due o più figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, l’importo riconosciuto sarà pari, rispettivamente, a: 300 euro mensili, nel caso di due figli, 500 euro mensili, nel caso in cui i figli siano più di due.

 


Decadenza e sospensione del beneficio:

L’erogazione del contributo si interrompe in caso di decadenza per la perdita di uno dei requisiti previsti. La decadenza dal beneficio interviene, in particolare, al verificarsi dei seguenti eventi: decesso del figlio, decesso del richiedente, decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale, affidamento del figlio a terzi. Le cause di decadenza dovranno obbligatoriamente essere comunicate all’INPS entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi dell’evento.

Inoltre, nel caso di ricovero temporaneo del figlio con disabilità presso istituti di cura di lunga degenza o presso altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Amministrazione pubblica, il genitore beneficiario ha l’obbligo di informare tempestivamente l’INPS che provvederà a sospendere l’erogazione del contributo per tutto il periodo di ricovero.

 


Particolarità:

L’articolo 2, comma 2, del decreto interministeriale del 12 ottobre 2021 stabilisce che il contributo non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del Testo unico delle imposte sui redditi.