Con la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, del Decreto legge n. 21/2022, viene prevista la possibilità (articolo 2), per i datori di lavoro privati e solo per l’anno 2022, di erogare 200,00 euro, per ogni lavoratore dipendente, sottoforma di buoni benzina.

I buoni non concorreranno alla formazione del reddito, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

Ti specifichiamo di seguito le caratteristiche.

 


Di che Bonus si tratta:

Il Decreto in questione prevede la possibilità, per i datori di lavoro privati e solo per l’anno 2022 di erogare, ai propri dipendenti, buoni benzina o titoli analoghi per l’acquisto di carburante, esenti da imposizione fiscale.

Si ritiene che detta somma (200,00 euro) sia aggiuntiva rispetto a quanto previsto dal comma 3, secondo periodo, dell’articolo 51 del TUIR (258,23 euro). L’importante è che l’erogazione avvenga a parte e non sia previsto un cumulo tra le due agevolazioni. La interpretazione nasce dal fatto che la nuova agevolazione, prevista dall’articolo 2, deve essere considerata ulteriore rispetto a quanto già la normativa in materia prevede.

 


Particolarità:

L’Agenzia delle Entrate interverrà presto per chiarire l’ambito di applicazione della norma e permettere, così, alle aziende di erogare, volontariamente, il bonus carburante al fine di aiutare i propri lavoratori.

 


Esempi:

corretto: erogazione di un buono benzina del valore di 200,00 ai sensi dell’articolo 2, del decreto legge 21/2022 (“buono benzina ai sensi dell’art.2 DL 21-2022”), ed erogazione di un altro buono benzina di 250,00 ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR (“buono benzina ai sensi dell’art.3 del TUIR”).

non corretto: erogazione di un buono benzina del valore di 350,00 euro.

 


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