È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022 il Decreto Legge n. 176 del 18 novembre 2022 il Decreto Aiuti-quarter contenente un ulteriore pacchetto di misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti e che rappresenta un aggiuntiva esenzione fino a 3000 euro per i fringe benefits riconosciuto ai lavoratori dipendenti.
Per datori di lavoro/sostituti d’imposta e lavoratori, il Decreto aiuti-quarter  ha innalzamentoper il periodo d’imposta 2022da euro 600 ad euro 3.000, il limite di non concorrenza alla formazione del reddito imponibile del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori nonché delle somme erogate o rimborsate agli stessi per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Di seguito Vi forniamo alcune informazioni in merito.

 


Chi lo eroga, quando e per quale importo:

Lo può erogare ogni datore di lavoro del settore privato su base volontaria ed individuale. Il bonus deve essere erogato entro le competenze del mese di dicembre 2022. Non solo lavoratori dipendenti, ma anche coloro che hanno reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ovvero Tirocinanti, COCOCO, Amministratori.

 


Fringe Benefit: Quali erogabili?

Si considerano tutti i benefit ricomprendibili nell’art 51 commi 3/4 del TUIR: buoni spesa, buoni carburante, regalie natalizie, autovettura uso promiscuo, interessi su prestiti, coperture assicurative extra-professionali, fabbricati concessi in uso abitativo.

 


Il rimborso delle utenze: quali e a chi?

Il bonus può essere fruito mediante il rimborso delle utenze:

  • di acqua, luce e gas;
  • intestate al lavoratore o ad altri famigliari componenti il nucleo;
  • emesse entro il 12 gennaio 2023;
  • relative a immobili di proprietà o in utilizzo;
  • indipendentemente dalla residenza, dal domicilio o meno;
  • emesse a nome del condominio dove si trova l’immobile:
  • emesse a nome del proprietario dell’immobile e poi ri accreditato al lavoratore locatario.

 


Posso recuperare la tassazione relativa i buoni pasto erogati in misura superiore all’esenzione consentita?

No.

La tassazione relativa ai buoni non è stata modificata.

 


Il datore di lavoro ha l’obbligo di rivedere la tassazione dei fringe benefit erogati?

Si.

L’art 12 del DL 115/2022 prevede l’innalzamento della soglia di esenzione a 3000€ per il periodo di imposta 2022.

 


Il limite di 3000€ opera sul singolo rapporto di lavoro o devono essere sommati i diversi rapporti?

Per la determinazione del limite si deve tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro. Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe da lui erogati, ma ai fini fiscali sarà trattenuta anche l’ipef sul fringe erogato dal precedente datore di lavoro.

 

 

Consigliamo, nel caso provvederete al rimborso delle bollette di luce, gas e acqua di richiedere:

  • copia delle bollette;
  • copia dei pagamenti;
  • dichiarazione sostitutiva atto di notorietà art.47 DPR 28/12/2000 n.445.

 


FONTI:
Decreto Aiuti-quarter