Articolo aggiornato al 11/08/2021 con riferimento alla circolare del Ministro dell’Interno su esibizione documenti identità 


A partire dal giorno 06 agosto 2021 è obbligatorio essere in possesso del Green Pass (Certificazione verde COVID-19) per poter accedere in Italia ad uno dei seguenti servizi ed attività:

  1. servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
  2. spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
  3. musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  4. piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  5. sagre e fiere, convegni e congressi;
  6. centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  7. centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  8. attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  9. concorsi pubblici.
    Fonte: www.dgc.gov.it

Il Green Pass attesterà una delle seguenti condizioni:

  • aver fatto almeno una dose di vaccino;
  • essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
  • essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Cosa devi fare se sei una impresa che eroga uno dei servizi interessati dal Green Pass?

Se sei un impresa interessata (per esempio perché sei ristoratore, gestisci un bar, una palestra o un centro benessere [attenzione al momento i centri estetici sono esclusi dall’obbligo!!]), per poter ammettere le persone ai servizi di cui al paragrafo precedente DEVI chiedere la esibizione del Green Pass e devi verificarne la validità.

Come si verifica le validità del Green Pass

Per verificare la validità del Green Pass devi scaricare la APP VerificaC19 .
La App è semplice ed intuitiva. Per essere gestita necessita solo di uno smartphone qualsiasi.

Scarica l’APP di VerificaC19 per Apple  IOS Scarica l’APP di VerificaC19 per ANDROID
App per la verifica del greenpass C19 per dispositivi Apple IOS App per la verifica del greenpass C19 per dispositivi Android

Sono obbligato a verificarla?

La risposta è SI, soprattutto in ragione delle elevatissime sanzioni previste: è prevista infatti una multa da €400 ad €1.000 sia a carico dell’esercente che del cliente. Con sconto del 30% se si paga entro 5 giorni.
Attenzione! in caso di violazione reiterata per tre volte in tre giorni diversi l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

Cosa fare se un cliente si rifiuta di esibire il Green Pass o afferma di non esserne in possesso

Domandare il Pass è assolutamente lecito, rifiutarsi di esibirlo lo è altrettanto.
Tuttavia in caso di rifiuto da parte del cliente o in caso di esplicita dichiarazione di non possesso ricorda che chi ci rimette sei Tu, i Tuoi collaboratori dipendenti e (potenzialmente) tutti gli altri clienti.
Personalmente Ti consigliamo di spiegare con gentilezza al cliente che non volesse esibire il Pass le motivazioni per cui Tuo malgrado non puoi permettergli di entrare nella Tua attività.
Qualora la persona che si rifiuta di esibire il Pass si dovesse lamentare vistosamente puoi paventare la eventualità di riferirTi alle Autorità per salvaguardare la Tua attività e tutti gli altri clienti.

Ci sono particolari esenzioni che Ti permettono di fare eccezioni?

La Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Per queste persone verrà creata una Certificazione digitale dedicata. Finché questa non sarà disponibile, possono essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo.
Fonte: www.dgc.gov.it


Cosa devi fare se sei un privato Cittadino?

Se sei un cittadino e Ti stai domandando come avere il Tuo Green Pass, la risposta è davvero semplice.
Hai 3 alternative valide:

Scarica l’APP IO per Apple – IOS Scarica l’APP IO per ANDROID
App IO download per dispositivi Apple IOS App IO download per dispositivi Android
  • In alternativa se non avessi un’identità digitale puoi usare la App Immuni e recuperare il Certificato Verde COVID-19 mediante tessera sanitaria e codice AUTHCODE che Ti è stato comunicato via messaggio il giorno successivo alla vaccinazione
Scarica l’APP Immuni per Apple – IOS Scarica l’APP Immuni per ANDROID
Scaricare la app Immuni per dispositivi Apple IOS Download app Immuni per dispositivi Android
  • Infine, se non volessi installare nessuna app sul tuo telefono lo puoi scaricare dal PC mediante Tessera sanitaria o identità digitale
Scarica il Green Pass in formato cartaceo

Puoi rifiutarTi di esibire il Pass?

La risposta è : siamo in uno Stato libero.
Non aspettarTi però che gli esercenti mettano a rischio di sanzioni e di chiusura le loro attività: hanno già avuto abbastanza problemi negli ultimi due anni, evita se possibile di crearne uno nuovo da gestire.


Quali sono le nuove regole previste dalla circolare del 10/08/2021 del Ministero dell’interno?

La citata nuova circolare precisa che è legittima la richiesta dei documenti di identità da parte degli esercenti qualora possa emergere un sospetto di abuso e che gli stessi (purché svolta con modalità che tutelino la riservatezza della persona) possono richiedere l’esibizione del documento.

Il cliente è tenuto ad esibire il documento e l’esercente risulta passibile di sanzione ove risultino sue responsabilità (per esempio perché non ha accertato con discrezione la reale coincidenza tra Green Pass e soggetto che lo esibisce).


Circolare Green Pass

Ove il datore di lavoro decida di delegare i propri dipendenti tale delega DEVE essere formalizzata con apposita delega e non può  essere meramente verbale.

Delega a richiedere documenti Green Pass

Infine la circolare afferma che in relazione alla verifica dei Green Pass nel mondo associazionistico sportivo possono senza dubbio rientrare i soggetti inquadrati nella categoria degli steward. A nostro avviso previo conferimento di opportuno incarico con atto formale.

Vedi qui la circolare del Ministero dell’interno