In riferimento all’obbligo della presentazione del Durc di congruità è emersa la necessità da parte del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali di precisare se sussista anche per le imprese che esercitano e svolgono in modo prevalente attività riconducibili all’edilizia e, quindi, in modo accessorio, inquadrate in altri settori.

Di seguito le specifiche emanate dalla Nota 15013 del 17 Ottobre 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 


Il rilascio del DURC in base al decreto 25 giugno 2021 numero 143:

Nell’emanazione del Decreto 143/2015 si è ritenuto opportuno, in fase di prima applicazione dell’articolo 8, comma 10-bis del Decreto Legge n. 76 del 2020, fare specifico riferimento agli appalti di lavori in edilizia.
Ciò in considerazione del fatto che la verifica di congruità, in particolare nel settore edile, può concorrere, tra l’altro, a realizzare un’azione di contrasto dei fenomeni di dumping contrattuale, promuovendo l’emersione del lavoro irregolare attraverso l’utilizzo di parametri idonei ad orientare le imprese operanti nel settore e assicurando un’effettiva tutela dei lavoratori sia sotto il profilo retributivo che per gli aspetti connessi alla salute e alla sicurezza.

Il Decreto Ministeriale 143/2021 prescrive, all’art. 2, comma 1, che la verifica della congruità si riferisce “all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione”.

Nel successivo art. 3, comma 2, viene stabilito che, ai fini della verifica della congruità, si tiene conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale alla Cassa Edile territorialmente competente “con riferimento al valore complessivo dell’opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie”.

 


Quindi:

Si evince che la verifica di congruità è finalizzata a stabilire se, nell’ambito del singolo appalto, la manodopera impiegata dall’appaltatore sul cantiere – per quanto riguarda esclusivamente gli interventi realizzati e che siano configurabili quali rientranti nel settore edile – sia quantitativamente adeguata al lavoro da eseguire.

Inoltre, va verificato se vi sia proporzionalità fra il numero di lavoratori dichiarati e i relativi versamenti contributivi, rispetto all’ammontare complessivo dell’opera. Conseguentemente saranno computate, ai fini del calcolo della manodopera, le attività effettivamente svolte nel cantiere edile, ivi comprese quelle complementari o annesse.
Tutte le altre attività, quand’anche connesse alla fornitura di opere essenziali al lavoro di cantiere, ma che in esso non si svolgono, devono essere escluse dal calcolo della manodopera computata ai fini del rilascio della certificazione di congruità.

Pertanto, la verifica della congruità è circoscritta, nell’ambito di ciascun cantiere, a tutti gli interventi realizzati nel settore edile, mentre, allo stato, le lavorazioni non edili non sono soggette a tale verifica.

 


In conclusione:

L’iscrizione alla Cassa edile risulta strettamente legata all’attività prevalentemente svolta dall’impresa medesima, allo specifico settore in cui la stessa opera e alla contrattazione applicata.
Si ritiene che le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività edile abbiano sia l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili realizzati nell’ambito del cantiere, sia quello di iscrizione ad una Cassa Edile.

Invece, per le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile è previsto solo l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell’ambito del cantiere, ma non l’obbligo di iscrizione ad una Cassa Edile.

Pertanto, le Casse Edili competenti dovranno rilasciare il DURC di congruità a tali imprese, non iscritte alla Cassa Edile, senza imporre loro alcun obbligo di iscrizione, fermo l’obbligo – da parte di dette imprese – di corrispondere eventuali costi del servizio.

 


Fonti e Riferimenti normativi:

Nota 15013 del 17 Ottobre 2025 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Durc in edilizia: obbligatoria la congruità dell’incidenza della manodopera

Attestato di Congruità di Cantiere

Decreto Legge n. 76 del 2020

Decreto Ministeriale 143/2021

 

 


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