La convalida delle dimissioni presso l’Ispettorato territoriale del lavoro ha subito un’evoluzione normativa significativa ad opera della riforma Fornero, che ne ha ampliato l’ambito di applicazione estendendola ai primi tre anni di vita del bambino (in precedenza era, invece, limitata al primo anno).
Di seguito le specifiche emanate dalla Nota 14744 del 13 Ottobre 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Di cosa si tratta:
Questa estensione ha sancito l’autonomia della misura rispetto al divieto di licenziamento – invece operante solo fino al primo anno di vita del bambino, a norma dell’art. 54 del medesimo Testo unico – riconoscendole una dignità giuridica propria, finalizzata a prevenire comportamenti vessatori, discriminatori o coercitivi da parte del datore di lavoro.
La convalida si inserisce, quindi, all’interno del complesso quadro normativo volto a rafforzare i diritti connessi alla maternità e alla paternità, configurandosi come uno strumento di tutela imprescindibile per garantire la genuinità della volontà della lavoratrice o del lavoratore in un momento particolarmente delicato della vita familiare.
Si tratta, dunque, di un importante strumento di garanzia per la libertà di scelta della lavoratrice e del lavoratore.
Quindi:
Si ritiene che in base a quanto previsto dalla Nota sopra indicata, l’obbligo di convalida delle dimissioni debba applicarsi anche nel caso in cui queste siano presentate durante il periodo di prova.
In conclusione, le dimissioni della lavoratrice in gravidanza, ovvero di un genitore nei primi tre anni di vita del bambino, devono essere convalidate dall’Ispettorato del lavoro o dall’Ufficio ispettivo del lavoro territorialmente competente, a norma dell’art. 55, comma 4, del d.lgs. n. 151/2001, anche se presentate durante il periodo di prova.
Fonti e Riferimenti normativi:
Nota 14744 del 13 Ottobre 2025 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
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