Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 149/2025 del Decreto Legge 30 giugno 2025, numero 95, le disposizioni per l’integrazione delle lavoratrici madri di due o più figli si integrano con la previsione di cui all’articolo 6 del DL valido solo per il 2025. La misura approvata dal Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2025 dispone il riconoscimento di una somma mensile per ogni mese di lavoro a favore di lavoratrici con contratto di lavoro dipendente o autonomo.

Di seguito le principali caratteristiche.

 


Di cosa si tratta:

Per l’anno 2025, alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata con due figli e fino al compimento del decimo anno da parte del secondo figlio, è riconosciuta dall’INPS, a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 40 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annuo.

 


Chi ne ha diritto:

La medesima somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti e alle lavoratrici madri autonome con più di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Le mensilità spettanti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino alla mensilità di novembre, sono corrisposte a dicembre, in un’unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2025. Ad oggi le modalità di richiesta e di erogazioni non sono ancora state definite.

 


Particolarità:

Tale importo è esente da qualsiasi tassazione, non è soggetta da alcuna contribuzione previdenziale, non è rilevante ai fini della determinazione ISEE.

 


Fonti e Riferimenti normativi:

Decreto Legge 95/2025 articolo 6

Legge 118/2025


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