I congedi per la malattia dei propri figli sono sostanzialmente una sospensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore collegati alla malattia del bambino. I congedi in caso di malattia del figlio spettano, quindi, ad entrambi i genitori che alternativamente hanno la possibilità di assentarsi durante la malattia di ciascun figlio per i primi otto anni di età.

Di seguito le principali caratteristiche e gli obblighi della lavoratrice o del lavoratore.

 


Quanti giorni spettano ai genitori:

Attenzione a quanti sono i giorni a cui si avrebbe diritto:

  • se il figlio ha un’età non superiore a tre anni, non ci sono limiti alle assenze, quindi ciascun genitore ha diritto ad assentarsi dal lavoro senza retribuzione per la durata della malattia;
  • se il figlio ha un’età compresa tra i tre e gli otto anni, ciascun genitore ha diritto ad assentarsi dal lavoro senza retribuzione per un massimo di cinque giorni lavorativi all’anno.

Nel caso in cui la malattia del figlio comporti il ricovero in ospedale e ciò avviene durante le ferie di uno o di entrambi i genitori, il decorso del periodo di ferie è interrotto. La lavoratrice o il lavoratore non sarà più, quindi, assente per ferie ma per congedo non retribuito per malattia del bambino.

 


Attenzione:

In caso di congedo non vengono applicate le norme inerenti l’obbligo di rispetto delle fasce di reperibilità previste per la malattia e i controlli sull’effettivo stato di malattia del bambino. Il diritto ad assentarsi per le malattie del bambino spetta anche se l’altro genitore non ne ha diritto.

 


Affidamenti e adozioni:

I genitori affidatari o adottivi hanno diritto ad astenersi dal lavoro alternativamente:

  • per i periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a sei anni;
  • per cinque giorni lavorativi all’anno per le malattie di ogni figlio fino agli otto anni di età.

Se al momento dell’affidamento o dell’adozione, il minore ha un’età compresa fra i sei e i dodici anni, il diritto ad assentarsi dal lavoro – al massimo cinque giorni all’anno – può essere esercitato nei primi tre anni dall’ingresso del bambino nel nucleo familiare.

 


Documentazione:

Per poter usufruire di tali permessi il genitore deve presentare al proprio datore di lavoro i seguenti documenti:

  • un certificato di malattia del bambino rilasciato dal medico del Servizio sanitario nazionale;
  • un’autocertificazione in cui dichiari che l’altro genitore non è in congedo dal lavoro per lo stesso motivo e negli stessi giorni.

 


Trattamento economico:

Le assenze dovute alla malattia del figlio non prevedono nessuna indennità o retribuzione né a carico del datore di lavoro né a carico dell’Inps. In linea generale la lavoratrice o il lavoratore sono considerati assenti giustificati ma non retribuiti. I periodi di congedo per malattia del figlio sono computati nell’anzianità di servizio ma sono esclusi agli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima.

 


Fonti e Riferimenti normativi:

Decreto Legislativo 151/2000 articolo 2 co.1

Legge 106/2025 articolo 2 co.1


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