È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2025, la Legge n. 106 del 18 luglio 2025, inerente “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche“.
La legge entra in vigore il 9 agosto 2025 ed alcune disposizioni a decorrere invece dal 1 gennaio 2026.
Di seguito le principali novità e le loro caratteristiche.
Permessi e conservazione del posto di lavoro:
Viene riconosciuto ai dipendenti di datori pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, il diritto di richiedere un periodo di congedo ad hoc, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi.
La durata del congedo, come anticipato, è pari a 24 mesi.
Durante il periodo di congedo il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e sussiste il divieto di licenziamento oltre al fatto che non ha diritto alla retribuzione e alla contribuzione e non può svolgere alcun tipo di lavorazione.
La certificazione delle malattie che danno diritto al congedo è rilasciata:
- dal medico di medicina generale, o
- dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore.
Lavoro agile:
I datori di lavoro devono riconoscere come priorità all’esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile le richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori che siano:
- genitori con almeno un figlio fino a 12 anni, o di qualsiasi età, se in condizione di disabilità grave;
- disabili in situazione di gravità accertata;
- dipendenti che fruiscono di permessi fino al terzo anno di vita del figlio disabile in situazione di gravità accertata o per l’assistenza ad una persona con disabilità in situazione di gravità accertata;
- soggetti che rientrano nella nozione di caregivers.
Permessi extra per visite, esami e cure mediche:
Le disposizioni relativi ai permessi in esame si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2026.
La durata del permesso è pari a 10 ore annue.
Il permesso è aggiuntivo rispetto alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Per le ore di permesso aggiuntive si applica la disciplina prevista per i casi di gravi patologie richiedenti terapie salvavita.
Ai lavoratori compete un’indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia.
Fonti e Riferimenti normativi:
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