L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 10 del 3 luglio 2025, ha fornito chiarimenti in materia di tassazione del reddito da lavoro dipendente derivante dall’uso promiscuo di veicoli aziendali a seguito delle novità introdotte a decorrere dal 2025 dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024), e della disciplina transitoria prevista dal Decreto Bollette (D.L. n. 19/2025).
Di seguito le principali novità e le loro caratteristiche.
Disciplina in vigore dal 2025:
Per gli autoveicoli concessi in uso promiscuo sulla base di contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, il relativo fringe benefit è quantificato in misura pari al 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri, per il costo chilometrico ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
La percentuale è ridotta al:
– 10% nell’ipotesi di veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria;
– 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
La disciplina in vigore fino a dicembre 2024:
Per gli autoveicoli aziendali immatricolati e concessi in uso promiscuo ai dipendenti a partire da luglio 2020 e fino a dicembre 2024, il relativo fringe benefit viene quantificato in base alle regole fissate dall’art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR: pertanto, considerando una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km e di emissione di CO2 del mezzo, al netto dell’eventuale ammontare trattenuto al dipendente, le percentuali sono le seguenti:
– 25% per valori di emissioni di CO2 fino a 60 g/km;
– 30% per valori di emissioni di CO2 compresi tra 60 g/km e 160 g/km;
– 50% per valori di emissioni di CO2 compresi tra 160 g/km e 190 g/km;
– 60% per valori di emissioni di CO2 superiori a 190 g/km.
Autoveicoli ordinati entro dicembre 2024 ma consegnati entro giugno 2025:
La clausola di salvaguardia introdotta dal c.d. Decreto Bollette (D.L. n. 19/2025) specifica i suoi effetti anche sulla quantificazione del fringe benefit relativo ad auto aziendali ordinate dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e assegnate in uso promiscuo ai lavoratori dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025.
Trova applicazione la disciplina previgente (art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR nel testo vigente al 31 dicembre 2024 che fissa le seguenti percentuali differenziate a seconda delle emissioni di CO2 del mezzo:
– 25% per valori di emissioni di CO2 fino a 60 g/km;
– 30% per valori di emissioni di CO2 compresi tra 60 g/km e 160 g/km;
– 50% per valori di emissioni di CO2 compresi tra 160 g/km e 190 g/km;
– 60% per valori di emissioni di CO2 superiori a 190 g/km.
Ricordiamo la disciplina in vigore fino a dicembre 2019:
Nell’ipotesi di utilizzo promiscuo di autoveicoli immatricolati entro il 30 giugno 2020 e assegnati entro la medesima data il relativo fringe benefit va quantificato sulla base delle regole fissate dall’art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR nel testo vigente fino al 31 dicembre 2019.
Pertanto, occorre considerare il 30% dell’ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km per il costo chilometrico ACI, al netto dell’eventuale ammontare trattenuto al dipendente.
L’aspetto particolare del valore nominale del bene in fringe benefit:
Un ulteriore aspetto analizzato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 10/2025 è quello dei casi ove non risulti applicabile la quantificazione del “fringe benefit auto” in via forfettaria e quindi si renda, pertanto, necessario fare riferimento alla regola generale dell’art. 51, comma 3 del TUIR in forza della quale il valore del fringe benefit va determinato secondo il “valore normale” di cui all’art. 9 del TUIR, limitatamente alla componente di uso privato del bene.
Fonti e Riferimenti normativi:
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