Non sempre i compensi sportivi possono essere detassati fino all’importo di euro 10.000: lo chiarisce la Giurisprudenza ( Corte d’Appello di Genova del 09/02/2021, n. 248 e Corte d’Appello di Roma del 23/08/2021, nonché ordinanza della Cassazione n. 11375/2020) mettendo un punto fondamentale su un dubbio che molte volte emerge in ambito sportivo dilettantistico.

In attesa della riforma del lavoro sportivo prevista per fine 2022, che disciplinerà il lavoro sportivo dilettantistico, non ci sono buone nuove per chi, titolare di P.IVA in abito sportivo svolge anche attività sportiva dilettantistica percependo un compenso.

 


Chi non può accedere ai compensi sportivi detassati fino a 10.000 euro:

In particolare, la situazione riguarda quei contribuenti titolari di partita IVA che svolgono professionalmente attività sportiva e che congiuntamente percepiscono anche compensi da ASD o da SSDRL detassandoli fino a 10.000 euro.

La giurisprudenza chiarisce che una situazione di questo tipo non è possibile: se un contribuente è titolare una P.IVA in quanto esercita professionalmente una attività sportiva (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, docente di fitness professionale) e nel contempo svolge attività sportiva dilettantistica a favore di una ASD o di una SSDRL, dovrà fatturare questi compensi non potendo usufruire della detassazione fino a 10.000 euro.

È questa una buona prassi già adottata in passato da molti che ormai viene riconosciuta come consolidata e da seguire, questo in quanto la giurisprudenza tende a disconoscere il compenso detassato erogato ad un soggetto titolare di P.IVA.

Tuttavia, preme precisare che il solo possesso della P.IVA non è di per sé causa di esclusione del compenso sportivo dilettantistico dalla detassazione: è necessario che la P.IVA posseduta sia attinente al mondo dello sport ed alla attività erogata alla ASD/SSDRL.

 


Facciamo degli esempi concreti:

Sei un idraulico titolare di P.IVA e la sera insegni arti marziali presso una ASD, in questo caso non sarai chiamato ad emettere fattura. Infatti, in questo caso la Tua posizione professionale non è attinente al mondo sportivo e puoi ricevere legittimamente il compenso sportivo con la detassazione prevista dalla legge.

Sei un maestro di golf e insegni nel weekend presso una ASD, in questo caso vista l’attinenza tra la Tua attività professionale e l’attività sportiva dilettantistica prestata sarai tenuto ad emettere fattura non potendo ricevere un compenso sportivo detassato ai sensi di legge.

 


Come funziona la norma che prevede la detassazione fino a 10.000 € dei compensi sportivi dilettantistici:

L’articolo 67 comma 1 lettera m) del TUIR (DPR 917/1986) stabilisce che si considerano redditi diversi i seguenti redditi (ma solo alle seguenti condizioni: se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente):

  • le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale […] erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa ,dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.
  • rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Oltre a questa disposizione, che qualifica come redditi diversi i sopraccitati redditi, l’articolo 69 comma 2 del TUIR (DPR 917/1986) prevede che solo per le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 67 sia prevista una speciale detassazione di euro 10.000 per periodo di imposta a percettore.

Il che vuol dire che chi percepisce il rimborso forfettario, il premio ed il compenso sportivo non deve superare i 10.000 € in relazione a tutti i compensi percepiti nel singolo anno da parte di tutte le ASD/SSDRL per cui ha lavorato. Per essere più chiari: il limite dei 10.000 € non è per singola ASD/SSDRL, ma è per l’insieme dei compensi percepiti da tutti questi soggetti.

Attenzione!

I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche vengono definiti come redditi diversi dall’articolo 67 comma 1 lett. m) e la circolare 21/E del 2003 li identifica precisamente come  “collaborazione nell’attività amministrativa e di gestione dell’ente. Rientrano, pertanto, nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale, i compiti tipici di segreteria di un’associazione o società sportiva dilettantistica, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti.” escludendo qualsiasi altra attività non citata tra quelle richiamate

Questo a nostro parere vuol dire che se non rientrano tra quanto previsto dalla circolare siano da considerare redditi diversi da assoggettare a ritenuta d’acconto ai sensi dell’articolo 25 del DPR 600/73, e dunque a ritenuta a titolo d’acconto del 20%.

 


Cosa succede se superi i 10.000 € nel corso dell’anno?

Presta molta attenzione a questa casistica perché in caso di superamento dev assoggettare a tassazione la parte eccedente i 10.000 €. (art. 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999 n. 133)

In particolare:

  • Se percepisci una somma di compensi superiore ai 10.000 € nell’anno, tra € 10.000 ed € 30.658,28 la ASD/SSDRL dovra applicare una ritenuta a titolo di imposta del 23% trattenendo altresì a titolo di imposta addizionali comunali e regionali (variabili per Comune e Regione);
  • Se percepisci una somma di compensi superiore ad € 30.658,28, la parte eccedente detto importo sarà soggetta a tassazione ordinaria e come un qualsiasi reddito assoggettato ad imposizione IRPEF portando a titolo di ritenuta d’acconto le ritenute subite sulla parte del compenso eccedente i 30.658,28 €.