Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 42 della Legge 199 del 30 dicembre 2025, le disposizioni per l’integrazione delle lavoratrici madri di due o più figli vengono modificate.
Sulla Legge di Bilancio 2026 abbiamo pubblicato un articolo con altre informazioni preziose, puoi leggerlo qui prima di proseguire.
Di seguito, invece, le principali novità che riguardano il Bonus Mamme 2026.
Di cosa si tratta:
Per l’anno 2026, alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata con due figli e fino al compimento del decimo anno da parte del secondo figlio, è riconosciuta dall’INPS, a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 60 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua.
La medesima somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti e alle lavoratrici madri autonome con più di tre figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Chi ne ha diritto:
Le lavoratrici devono essere:
- madri con due figli (compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo) di cui il più piccolo di età inferiore a dieci anni;
- madri con tre o più figli (compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo) di cui il più piccolo di età inferiore a diciotto anni.
Il requisito relativo al numero dei figli appartenenti al nucleo familiare della lavoratrice deve sussistere alla data del 1° gennaio 2026 o si deve perfezionare entro il 31 dicembre 2026.
Le mensilità spettanti, a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino alla mensilità di novembre, sono corrisposte a dicembre, in un’unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2026.
Particolarità:
Tale importo è esente da qualsiasi tassazione, non è soggetta ad alcuna contribuzione previdenziale, non è rilevante ai fini della determinazione ISEE.
Fonti e Riferimenti Normativi:
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
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