La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che viene erogata su domanda dell’interessato.

La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione.

L’indennità di disoccupazione NASpI spetta a partire dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Ti specifichiamo di seguito le novità.

 


Premessa:

Si considerano disoccupati i soggetti privi di impiego che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che dichiarino in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.

La presentazione della domanda di NASpI equivale al rilascio della predetta dichiarazione di immediata disponibilità (DID).
Nei 15 giorni successivi alla presentazione della domanda, il richiedente deve recarsi presso il centro per l’impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato.
In mancanza, l’assicurato è convocato dal centro per l’impiego.

Lo stato di disoccupazione deve essere involontario; sono esclusi pertanto i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale.
Tuttavia, l’accesso alla NASpI, sussistendo gli altri requisiti, è consentito anche nei seguenti casi:

  • dimissioni per giusta causa
  • dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità
  • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, purché sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro
  • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi
  • licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione
  • licenziamento disciplinare.

 


Novità:

La Legge di Bilancio 2026, interviene in merito alle modalità di liquidazione anticipata della NASpI, che può essere richiesta dal lavoratore come incentivo all’autoimprenditorialità.
L’erogazione del trattamento non avviene più in un’unica soluzione, come previsto finora, ma in due rate:
– la prima, in misura pari al 70% dell’intero importo;
– la seconda, pari al restante 30%, da corrispondere al termine della durata della prestazione (che è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni) e comunque non oltre 6 mesi dalla data di presentazione della domanda telematica di anticipazione.

L’erogazione della seconda rata viene riconosciuta a condizione che il beneficiario non abbia instaurato un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI e non sia titolare di pensione diretta, eccetto l’assegno ordinario di invalidità.

 


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