Brevemente, ti indichiamo le principali novità in materia di lavoro.
Modifica della disciplina relativa all’Irpef:
Dopo la significativa revisione operata lo scorso anno, il Legislatore, confermando il quadro normativo vigente, con la Legge di Bilancio 2026, apporta solo alcune modifiche riguardanti:
– l’aliquota IRPEF per il secondo scaglione di reddito (oltre 28.000 e fino a 50.000 euro);
– la detrazione di alcuni oneri per i soggetti con reddito superiore a euro 200.000
Scaglioni di reddito e aliquote dal 2026:
- 23% fino a 28.000 euro
- 33% oltre i 28.000 euro e fino a 50.000 euro
- 43% oltre i 50.000 euro
Con l’introduzione del nuovo comma 5-bis all’articolo 16-ter, è previsto che ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro, ferma restando l’applicazione di quanto sopra, sia ridotto di 440 euro l’ammontare della detrazione spettante per:
– oneri detraibili nella misura del 19%, escluse le spese sanitarie di cui alla lettera c), comma 1, articolo 15, TUIR;
– erogazioni liberali a favore di partiti politici, di cui all’articolo 11, D.L. n. 149/2013;
– premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi, di cui al comma 4, quinto periodo, articolo 119, D.L. n. 34/2020.
Detassazione degli aumenti da rinnovi contrattuali:
La rinuncia da parte del lavoratore comporta l’applicazione delle aliquote ordinarie IRPEF sulle somme derivanti da aumenti contrattuali.
Non si ritiene, invece, applicabile la detassazione agli aumenti spettanti nel 2026 la cui decorrenza è antecedente al 2026.
Detassazione dei premi di risultato:
Con la Legge di Bilancio 2026 viene modificata la tassazione e si prevede che:
– per gli anni 2026 e 2027 l’imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili sia pari all’1% ed entro un limite di importo complessivo pari a 5.000 euro annui.
Detassazione di maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e a turni:
Per il 2026 viene stabilito che siano assoggettate all’imposta sostitutiva del 15%, salvo espressa rinuncia scritta ed entro il limite annuo di euro 1.500, le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti a titolo di:
– maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi del comma 2, articolo 1, D.Lgs. n. 66/2023 e dei CCNL;
– maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;
– indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL.
Buoni pasto elettronici:
Con la Legge di Bilancio 2026 viene modificata la disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica.
La novità riguarda il valore monetario non imponibile dei “buoni pasto” corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti (alla generalità o a categorie omogenee di essi), che viene incrementato, a partire dal 1° gennaio 2026, dagli attuali 8,00 euro giornalieri a 10,00 euro giornalieri.
Trattamento integrativo speciale settore turistico – alberghiero:
Per sostenere la continuità occupazionale, il comma 18 prevede che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2026, ai dipendenti degli esercizi di somministrazione di cibi e bevande e ai lavoratori del comparto turistico, inclusi gli stabilimenti termali, venga riconosciuta una speciale integrazione economica.
Tale beneficio, che non concorre alla formazione del reddito, è pari al 15% delle retribuzioni lorde riferite alle prestazioni di lavoro notturno e alle ore di lavoro straordinario svolte nelle giornate festive.
Come precisato, la misura si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato che, nel periodo d’imposta 2025, abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a € 40.000.
Congedo parentale e congedi per malattia dei figli minorenni:
Con riferimento al congedo parentale, viene innalzato il limite di età dei figli da 12 anni a 14 anni ai fini del ricorso ai periodi di congedo parentale da parte dei genitori lavoratori.
Per il congedo per malattia del figlio, vengono estesi da 5 a 10 i giorni di permesso per la malattia di ciascun figlio.
Inoltre, è esteso da 8 anni a 14 anni il limite massimo di età del figlio per cui è possibile fruire del congedo.
Infine, ai sensi del comma 221, viene concessa la possibilità di prolungare la durata del contratto a tempo determinato, stipulato per la sostituzione di lavoratrici assenti per la fruizione dei congedi legati alla maternità, per un ulteriore periodo di durata non superiore al primo anno di età del bambino, per l’affiancamento della lavoratrice sostituita.
Fonti e Riferimenti Normativi:
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Contatti:
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