Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 149/2025 del Decreto Legge 30 giugno 2025, numero 95, le disposizioni per l’integrazione delle lavoratrici madri di due o più figli si integrano con la previsione di cui all’articolo 6 del DL valido solo per il 2025. La misura approvata dal Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2025 dispone il riconoscimento di una somma mensile per ogni mese di lavoro a favore di lavoratrici con contratto di lavoro dipendente o autonomo.
Di seguito le principali caratteristiche.
Di cosa si tratta:
Per l’anno 2025, alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata con due figli e fino al compimento del decimo anno da parte del secondo figlio, è riconosciuta dall’INPS, a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 40 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annuo.
La medesima somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti e alle lavoratrici madri autonome con più di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Chi ne ha diritto:
Le lavoratrici devono essere madri con due figli (compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo) di cui il più piccolo di età inferiore a dieci anni, o madri con tre o più figli (compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo) di cui il più piccolo di età inferiore a diciotto anni. Il requisito relativo al numero dei figli appartenenti al nucleo familiare della lavoratrice deve sussistere alla data del 1° gennaio 2025 o si deve perfezionare entro il 31 dicembre 2025.
Le mensilità spettanti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino alla mensilità di novembre, sono corrisposte a dicembre, in un’unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2025.
Il servizio per la presentazione della domanda sarà accessibile attraverso i seguenti canali: sito istituzionale www.inps.it
Le domande devono essere presentate entro 40 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare.
Particolarità:
Tale importo è esente da qualsiasi tassazione, non è soggetta da alcuna contribuzione previdenziale, non è rilevante ai fini della determinazione ISEE.
Le lavoratrici madri in argomento devono essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, o lavoratrici autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali. Rientrano nell’ambito di applicazione del Nuovo bonus mamme anche i rapporti di lavoro intermittenti, nonché quelli a scopo di somministrazione. Per le lavoratrici autonome il Nuovo bonus mamme spetta per i mesi di iscrizione alla Cassa o fondo di riferimento nell’anno 2025. Per le lavoratrici autonome iscritte alla Gestione separata il Nuovo bonus mamme spetta per i periodi di effettiva attività lavorativa di competenza dell’anno 2025. Per le lavoratrici madri con tre o più figli, il Nuovo bonus mamme non è riconosciuto per i mesi
in cui sussiste, anche in parte, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Fonti e Riferimenti normativi:
Decreto Legge 95/2025 articolo 6
Circolare Inps 139 del 28/10/2025
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