Aggiornato il 28/10/2020 con Ordinanza 624 della Regione Lombardia


Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020.

Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

 

IN BREVE:

Le nuove misure per il contenimento del Covid-19 troveranno applicazione da lunedì 26 ottobre, fino al 24 novembre 2020.

Il decreto dispone in particolare:

DISPOSITIVI

  • è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto

 

SPOSTAMENTI

  • È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi

 

LOCALI PUBBLICI ED APERTI AL PUBBLICO

  • È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo
  • le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 1 O. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11;
  • le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tm1òlo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi[…]
  • […] resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze […]

 

PALESTRE E ATTIVITA’ SPORTIVE

  • Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali […] ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento […]
  • […] le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federaz10ni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva

 

SALE GIOCHI

  • sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò

 

SERVIZI ALLA PERSONA (ESTETISTE, PARRUCCHIERI, TAUTATORI, ECC…)

  • le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori –> AL MOMENTO IN LOMBARDIA CONSENTITE MA SEGUITE I NOSTRI AGGIORNAMENTI!

 

ATTIVITA’ STRUTTURE RICETTIVE

  • le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome –> AL MOMENTO IN LOMBARDIA CONSENTITE MA SEGUITE I NOSTRI AGGIORNAMENTI!

 

ATTIVITA’ COMMERCIALI E PRODUTTIVE

  • Sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo I, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo

 


DISPOSIZIONI SPECIFICHE ATTUALMENTE IN VIGORE IN LOMBARDIA CHE INTEGRANO IL DPCM DEL 24 OTTOBRE 2020

ORDINANZA N.624 DEL 27/10/2020

 

Ad integrazione del DPCM, in Lombardia rimangono in vigore fino al 13 novembre prossimo alcune disposizioni, tra cui le principali sono:

 

LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI IN ORARIO NOTTURNO

In Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute. È consentito in ogni caso fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire una autodichiarazione.

 

LIMITAZIONI ALLE APERTURE DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA E DEI CENTRI COMMERCIALI NEI FINE SETTIMANA

Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura delle grandi strutture di vendita nonché degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali. Questa disposizione non si applica alla vendita di generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l’igiene personale, per l’igiene della casa, piante e fiori e relativi prodotti accessori, nonché alle farmacie, alle parafarmacie, alle tabaccherie e rivendite di monopoli.

 

DIVIETO CONSUMO DI ALCOLICI IN LUOGHI PUBBLICI

Il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico è sempre vietato.

 

DIDATTICA A DISTANZA

A partire dal 26 ottobre, le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali di secondo grado devono realizzare le proprie attività attraverso la didattica a distanza per l’intera classe, se ci sono già le condizioni di effettuarla e salvo eventuali bisogni educativi speciali. Agli altri istituti viene fortemente raccomandato di adoperarsi nel più breve tempo possibile per poter svolgere anch’essi la didattica a distanza.
Sono escluse le attività di laboratorio, che possono essere svolte in presenza.
Ai dirigenti degli istituti scolastici si raccomanda inoltre di differenziare gli ingressi a scuola.

Alle Università è raccomandata la promozione della didattica a distanza quanto più possibile.


 

PER OGNI ULTERIORE CHIARIMENTO RESTIAMO A DISPOSIZIONE E RIMANDIAMO AL TESTO DEL DPCM ED AGLI ALLEGATI QUI PUBBLICATI

Pubblichiamo il testo ufficiale.